COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 27 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della Societa’ sportiva CRODO relativo alla posizione irregolare del giocatore VENIERI Davide della Società FONDOTOCE nella gara valida per il Campionato di Seconda categoria del 9/10/2005 CRODO – FONDOTOCE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 27 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della Societa’ sportiva CRODO relativo alla posizione irregolare del giocatore VENIERI Davide della Società FONDOTOCE nella gara valida per il Campionato di Seconda categoria del 9/10/2005 CRODO - FONDOTOCE La Società in oggetto propone reclamo per la presunta posizione irregolare del giocatore della Società U.S.D. FONDOTOCE, Davide VENIERI. Nel ricorso si sottolinea che sul C.U. del 16 Giugno 2005 il giocatore VENIERI Davide risultava squalificato per aver ricevuto la seconda ammonizione nel corso dei play-out di Prima categoria del 12 Giugno 2005 e che pertanto tale squalifica avrebbe dovuto essere scontata nel presente Campionato ed a quest’ultimo proposito si osserva che il giocatore Venieri Davide ha giocato la prima gara di Campionato del 18 Settembre 2005 (senza quindi scontare la squalifica); si osserva ancora che l’incontro del 25 Settembre disputato dalla USD FONDOTOCE è stato sospeso dall’arbitro e che poi il giocatore non ha disputato la gara del 3 ottobre 2005 CREVOLESE – FONDOTOCE, scendendo in campo invece al settantesimo della gara oggi in contestazione del 9.10.2005. In particolare, i ricorrenti sostengono che sebbene il giocatore abbia saltato una gara (quella del 3/10/05) ciò non dovrebbe essere tenuto in considerazione ai fini che qui interessano poiché in tal modo si darebbe la possibilità alle Società di scegliere quando far scontare una squalifica. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Infatti, la Società ed il giocatore che si trovano di fronte ad una squalifica non hanno certamente la libertà di scegliere quando far scontare la stessa al giocatore, visto che a seguito di ogni gara che viene disputata con il giocatore che scende in campo nonostante la squalifica (anche se per un periodo limitato) vi è il rischio assai concreto che l’avversaria proponga il ricorso ed ottenga la vittoria a tavolino per 3 a 0 con le altre conseguenze note previste dal regolamento. Non si può quindi davvero sostenere che schierare un giocatore squalificato in una gara piuttosto che in un’altra sia davvero una scelta mirata e consapevole, poiché ciò presupporrebbe la consapevolezza che la squadra avversaria non si accorgerà di nulla ed ometta di fare il reclamo: siamo cioè davvero nel campo delle mere congetture e non di seri motivi di doglianza. Ed è altrettanto pacifico che se una Società si accorge in ritardo di non aver tenuto fermo un giocatore squalificato e decide di rimediare nella gara immediatamente successiva questa scelta non può che avere la conseguenza di sanare una situazione in modo definitivo. Il ragionamento dei ricorrenti lascerebbe altrimenti aperta all’infinito la possibilità di ricorrere nei confronti di una società che sbaglia una volta nel non far scontare la squalifica ad un giocatore. P.Q.M. La C.D. riunita nella data odierna alla presenza dell’Avvocato Tommaso Servetto, dell’avvocato Paolo Pavarini e dell’avvocato Claudio Strata e con la presenza del rappresentante degli arbitri nella persona del signor BERTOLO Alberto delibera di respingere il ricorso. Dispone l’addebito della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dalla Società CRODO.
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