COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della F.C.D. AMATORI BELLINZAGO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore CURCIO Alessandro nella gara AUDAX SANTA RITA/BELLINZAGO del 29.10.2005 valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della F.C.D. AMATORI BELLINZAGO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore CURCIO Alessandro nella gara AUDAX SANTA RITA/BELLINZAGO del 29.10.2005 valida per il Campionato di Seconda categoria - Girone B Il reclamo in oggetto, con il quale la Società BELLINZAGO ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società AUDAX SANTA RITA del giocatore Curcio Alessandro in quanto tesserato per altra Società, è fondato. Infatti detto giocatore, utilizzato dalla AUDAX SANTA RITA in occasione della gara in epigrafe in quanto entrato in campo al 27° del secondo tempo in sostituzione di altro giocatore, risulta essere stato tesserato per l’anno in corso dalla Società A.S.D. BORGOLAVEZZARO. Ne consegue che il sig. Curcio Alessandro ha disputato l’incontro senza essere legittimato a prendervi parte, e le sanzioni che ne conseguono sono conseguenza di tale situazione. Per tali motivi la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA a) ai sensi dell’art. 12 comma 5 del C.G.S. commina alla Società AUDAX SANTA RITA la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio: AUDAX SANTA RITA - F.D.C. AMATORI BELLINZAGO 0-3 Nonché l’ammenda di € 180,00 (centoottanta/00); b) squalifica sino al 4.2.2006 il giocatore CURCIO Alessandro; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società AUDAX SANTA RITA, sig. BIANCHI Renato, sino al 4.2.2006. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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