COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società NEIVE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 20102004 del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara SAN CASSIANO – NEIVE del 9102005, Campionato di Seconda Categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 18
del 10 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Ricorso della Società NEIVE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 20102004 del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara SAN CASSIANO - NEIVE del 9102005, Campionato di Seconda Categoria
Con ricorso inviato in data 28102005 la Società NEIVE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica fino al 31122008 l'allenatore COMOLI Daniele e ne chiede la riduzione.
La Società ricorrente pur ammettendo il fatto addebitato al proprio tesserato e riconoscendo che si è trattato di un gesto "inconsulto", asserisce che il comportamento "tanto stupido quanto istintivo" di cui l'allenatore si è reso protagonista è scaturito da un richiamo verbale rivoltogli dall'arbitro e percepito come provocatorio.
Il ricorso in esame può trovare accoglimento.
Come risulta dal referto di gara, il sig. COMOLI, allenatore del NEIVE, dopo che l'arbitro aveva espulso un giocatore, sferrava all'indirizzo del direttore di gara uno schiaffo molto violento colpendolo in pieno volto. Il fatto determinava la sospensione della gara con le inevitabili conseguenze disciplinari.
Va precisato che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado è assolutamente congrua rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal tesserato, considerato che si tratta di un gesto compiuto da un allenatore che, insieme alla tecnica del calcio, dovrebbe essere in grado di insegnare ai giovani l'educazione e la civiltà di comportamento.
Peraltro il fatto che il COMOLI si sia sentito provocato dall'arbitro perché costui - dito alzato o meno - lo aveva invitato alla calma "minacciandolo" in caso contrario di legittimi provvedimenti disciplinari, la dice lunga sulla personalità del soggetto incolpato.
Tuttavia va osservato che, nel determinare la sanzione anche il comportamento successivo al fatto può assumere rilievo.
Nel caso di specie, da una parte il COMOLI non ha dato ulteriore corso alla propria azione violenta dimostrando di aver recepito seppure con ritardo la gravità del gesto compiuto, dall'altra parte la società ricorrente ha immediatamente preso le distanze dal fatto porgendo le scuse all'arbitro ed assoggettandosi senza polemiche alle inevitabili sanzioni disciplinari.
Particolarmente apprezzabile è il comportamento del capitano della squadra il quale, dimostrando aver recepito poco gli insegnamenti del suo allenatore, si è immediatamente presentato all'arbitro per scusarsi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni si deve ridimensionare il complessivo giudizio di gravità della vicenda che appare adeguatamente censurata con una sanzione meno gravosa di quella inflitta dal Giudice di primo grado e quindi la durata della squalifica viene rideterminata fino al 31122007
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della società A.S. NEIVE,
RIDUCE
a sanzione della squalifica inflitta all’allenatore del NEIVE sig. COMOLI Daniele rideterminandone la durata fino al 31122007.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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