COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ESPERANZA avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara PONT – ESPERANZA (Coppa Piemonte Valle d’aosta di Seconda e Terza categoria – girone 14 – gara del 19 Ottobre 2005)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ESPERANZA avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara PONT – ESPERANZA (Coppa Piemonte Valle d’aosta di Seconda e Terza categoria - girone 14 - gara del 19 Ottobre 2005) PREMESSO CHE - la società ESPERANZA ha presentato, a mezzo reclamo in data 5 novembre 2005, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara PONT – ESPERANZA del 19 ottobre 2005 pubblicati sul C.U n. 15 del 27 ottobre 2005, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica comminata fino al 20 dicembre 2005 al proprio allenatore Stanizzi Salvatore. - nel proprio ricorso ESPERANZA ricostruisce il contesto in cui si è svolta la gara al fine di cercare di sminuire la gravità dei comportamenti addebitati al proprio tesserato Salvatore Stanizzi del quale peraltro riconosce la responsabilità. Ora, esaminati gli atti, emerge come il comportamento tenuto dal tesserato Stanizzi sia consistito in episodi diretti contro il direttore di gara e precisamente in ingiurie e comportamenti minacciosi posti in essere in occasione di un richiamo ricevuto dall’arbitro; ingiurie successivamente reiterate dopo l’allontanamento dello Stanizzi dal terreno di gioco. Alla luce di quanto precede – esaurientemente esposto nel referto e nel supplemento allo stesso e sostanzialmente riconosciuto anche nel ricorso - nessun rilievo può essere attribuito a circostanze ambientali evocate nel ricorse (e peraltro non riscontrate nel referto dell’arbitro) che in nessun modo potrebbero giustificare o condurre a una valutazione di minore gravità dei comportamenti tenuti. Pertanto l’entità della sanzione comminata appare congrua ai comportamenti tenuti dall’allenatore Salvatore Stanizzi nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo di cui trattasi disponendosi che venga addebitata alla Società ricorrente, ESPERANZA la relativa tassa di €uro 130,00 non versata all’atto del reclamo.
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