COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 1 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società CAVOUR relativo alla posizione irregolare del giocatore CAPUTO Marco della Società DUEBISUSA nella gara valida per il Campionato di Promozione – Girone C del 2/10/2005

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 1 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società CAVOUR relativo alla posizione irregolare del giocatore CAPUTO Marco della Società DUEBISUSA nella gara valida per il Campionato di Promozione - Girone C del 2/10/2005 In merito al reclamo suindicato già deciso dalla Commissione Disciplinare, e pubblicato sul comunicato n. 15, col quale veniva respinto il reclamo, rilevato che il Giudice Sportivo non aveva omologato il risultato della gara poiché vi era stato preannuncio di reclamo la Commissione Disciplinare ad integrazione della propria delibera come sopra indicata omologa il risultato della partita con il seguente punteggio: DUEBISUSA – CAVOUR 0-0 b) Reclamo della Società BORGOLAVEZZARO avverso il provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Vercelli n. 15 del 10.11.2005, con il quale il Giudice Sportivo ha mandato a ripetere la gara BORGOLAVEZZARO - FARESE 04 disputata il 30.10.2005, valida per il Campionato di Seconda categoria girone C, interrotta al 91° del secondo tempo per un infortunio del direttore di gara Con il reclamo in oggetto, la Società BORGOLAVEZZARO richiede che venga comminata alla FARESE 04 la sanzione della perdita della gara, oppure che venga convalidato il risultato acquisito sul campo al momento della sua interruzione, od in subordine che venga stabilito di portare a termine la gara disputando solo i minuti di recupero ancora da giocare. A sostegno di tali richieste la ricorrente afferma di ritenere iniquo non tenere conto del risultato acquisito sul campo sino al momento della sua interruzione, dal momento che l’arbitro non ha potuto portare a termine l’incontro per un fatto alla stessa non imputabile ed anzi ascrivibile, quantomeno a titolo di responsabilità oggettiva, alla Società FARESE 04, in quanto l’infortunio occorso al direttore di gara è avvenuto a seguito di uno scontro con un giocatore della Società avversaria. Questa Commissione, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, sentita la Società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le seguenti considerazioni. Dall’esame del rapporto arbitrale emerge che, nel corso del primo dei quattro minuti di recupero stabiliti, durante un’azione di contropiede, l’arbitro si scontrava e veniva colpito alla gola in modo del tutto fortuito ed involontario dal giocatore della FARESE 04 Bertone Nicola. L’azione si concludeva con la segnatura della Società BORGOLAVEZZARO, l’arbitro convalidava la rete e quindi si accasciava a terra non riuscendo più a respirare e venendo successivamente trasportato all’ospedale. E’ quindi evidente che la gara è stata interrotta in conseguenza di un fatto fortuito, equiparabile ad un incidente o ad un malore del direttore di gara, in alcun modo riconducibile alla Società FARESE 04, neppure a titolo di responsabilità oggettiva. Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che l’interruzione sia avvenuta nel corso dei minuti di recupero, in quanto la gara non è in ogni caso giunta alla sua regolare conclusione. In tale situazione non può pertanto trovare applicazione l’art. 12 del C.G.S. come vorrebbe la ricorrente e quindi appare corretta e legittima la decisione del giudice sportivo di mandare a ripetere la gara; anche la richiesta di disputare soltanto i minuti di recupero ancora da giocare non può trovare accoglimento, in quanto tale fattispecie non è prevista dalla normativa sportiva applicabile al campionato in questione. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo della SPORTIVA BORGOLAVEZZARO, con addebito alla società della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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