COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società ALBESE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo in relazione alla gara ALBESE – CARMAGNOLA del 1311 5, Campionato di Promozione – Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24
del 9 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società ALBESE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo in relazione alla gara ALBESE - CARMAGNOLA del 1311 5, Campionato di Promozione - Girone D
Con atto inviato in data 17112005 la Società ALBESE preannunciava reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara in oggetto chiedendo contestualmente copia degli atti ufficiali di gara.
Ora, benchè il successivo reclamo non sia mai stato presentato, deve tuttavia essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ed addebitata alla società proponente la relativa tassa.
Stabilisce infatti l’art. 32 comma 6 C.G.S che “per prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame versando contestualmente la relativa tassa”.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso.
Dichiara altresì la Società ALBESE tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata.
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