COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della Società CRESCENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 del 17/11/2005 in ordine alla sanzione della perdita della gara per l’utilizzo di un numero eccessivo di giocatori fuori quota in occasione dell’incontro CAMERI CALCIO – CRESCENTINESE disputato in data 12/11/05 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della Società CRESCENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 del 17/11/2005 in ordine alla sanzione della perdita della gara per l’utilizzo di un numero eccessivo di giocatori fuori quota in occasione dell’incontro CAMERI CALCIO - CRESCENTINESE disputato in data 12/11/05 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale - Girone B in seguito alla pubblicazione del Comunicato ufficiale indicato in oggetto, la Società sportiva CRESCENTINESE propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento e l’omologazione del risultato ottenuto sul campo. Il reclamo merita accoglimento. La decisione del Giudice Sportivo, infatti, pur essendo formalmente ineccepibile, deve essere annullata alla luce della documentazione prodotta con il presente reclamo, dalla quale si evince l’erronea indicazione dell’anno di nascita del giocatore ZOLA Marco, numero 8 della distinta di gara della CRESCENTINESE. In particolare, la Società ricorrente allega al reclamo le fotocopie della tessera n. 032307 e della corrispondente richiesta di tesseramento alla F.I.G.C del giocatore ZOLA Marco, al fine di evidenziare l’errore commesso nella compilazione della distinta citata, in cui il suddetto viene indicato come nato il 24/05/1986 e non il 24/05/1988, come inequivocabilmente dimostrato dai documenti allegati. Tutto ciò premesso, poiché è emerso senza ombra di dubbio che la U.S.D. CRESCENTINESE si è limitata ad utilizzare due soli fuori quota in occasione della gara di cui all’oggetto, così come previsto nel comunicato ufficiale n. 1 del 1/07/2005 al punto 2.8, P.Q.M. la Commissione Disciplinare, annulla la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale regionale n. 19 del 17/11/05 e, per gli effetti, delibera: di omologare la gara disputata in data 12/11/05 con il seguente risultato: CAMERI - CRESCENTINESE 1 - 1 In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente
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