COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A) Ricorso della Società SOMMARIVA PERNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del 15122005 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara CENTALLO PAVEN – SOMMARIVA PERNO prevista per il giorno 8122005, Campionato di Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A) Ricorso della Società SOMMARIVA PERNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del 15122005 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara CENTALLO PAVEN - SOMMARIVA PERNO prevista per il giorno 8122005, Campionato di Eccellenza - Girone B Seduta del 1312006. Composizione: Avv. Tommaso Servetto (Pres) Avv. Paolo Pavarini (rel.) Avv. Paolo Bianco. Con ricorso inviato in data 20122005 la Società SOMMARIVA PERNO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il proprio reclamo tendente ad ottenere la vittoria a "tavolino" nella gara in oggetto disponendone la ripetizione ed insiste per l'accoglimento delle proprie richieste. La Società ricorrente, sostiene che il Giudice di primo grado ha esagerato la portata probatoria del referto arbitrale che doveva esclusivamente dare atto dello svolgimento, alla presenza del direttore di gara, dei lavori di sgombero della neve e formulare il giudizio di impraticabilità del campo. Si afferma altresì essere inverosimile che seri ed adeguati lavori di rimozione della neve condotti per 4-5 giorni non abbiano dato risultati. Infine si lamenta la mancata applicazione della Decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione del 1762005. E' stata allegata all'atto documentazione fotografica riproducente i mezzi utilizzati per le operazioni di sgombero e le parti di campo coperte di neve. Copia del ricorso è stata ritualmente inviata alla Società CENTALLO che non ha inviato controdeduzioni. Nella seduta del 1312006 il Presidente della Società SOMMARIVA PERNO, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, ha ulteriormente precisato che la gara in questione avrebbe dovuto essere giocata il 412 ma, stante la copiosa nevicata del giorno precedente, per disposizione del Comitato Regionale, tutto il calendario era slittato al giorno 8 Dicembre. Senza ricevere alcun avvertimento dalla Società avversaria o dalla Federazione, la squadra si presentava regolarmente al campo del CENTALLO alle ore 13,50. Il campo si trovava nelle condizioni documentate dalle foto prodotte e dal referto arbitrale ed i lavori di rimozione della neve procedevano a rilento tanto da indurre l'arbitro a decidere di decretare l'impossibilità dello svolgimento della gara. Dalla nevicata del 3 dicembre non vi erano state altre precipitazioni in zona. Infine risultava che sul campo di Busca concomitante partita si era svolta regolarmente. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va preliminarmente ricordato il tenore della Decisione assunta dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale in data 1562005, pubblicata in C.U. n. 1 del 172005 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta che testualmente "…fa obbligo alle Società aderenti al Campionato di Eccellenza 20052006 di rimuovere la neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. La mancata ottemperanza a tale disposizione comporterà, necessariamente, la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico del Sodalizio inadempiente." Tale decisione costituisce parte integrante del regolamento e, considerato che non consta che nelle 72 ore antecedenti il giorno fissato per lo svolgimento della gara vi siano state in zona ulteriori precipitazioni a carattere nevoso, deve trovare piena applicazione nel caso in esame. Pertanto la Società padrona di casa deve essere ritenuta responsabile della violazione. Per questi motivi, accertata l'inadempienza alla norma regolamentare sopra indicata da parte della Società CENTALLO PAVEN, in accoglimento del ricorso, la Commissione Disciplinare APPLICA alla Società CENTALLO PAVEN la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: CENTALLO - SOMMARIVA PERNO 0 - 3 Dispone la restituzione alla SOMMARIVA PERNO della tassa di reclamo relativa al primo ricorso ove versata. Nulla dispone circa la tassa relativa al presente ricorso in quanto non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it