COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VIGNALE CALCIO avverso i provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara VIGNALE – SPORTING 2001 (Campionato Terza categoria girone B gara del 27 novembre 2005)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VIGNALE CALCIO avverso i provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara VIGNALE – SPORTING 2001 (Campionato Terza categoria girone B gara del 27 novembre 2005) PREMESSO CHE - la società VIGNALE CALCIO ha presentato, a mezzo reclamo in data 16 Dicembre 2005, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato Giovanni Fasulo, allenatore, in esito alla gara VIGNALE – SPORTING 2001 del 27 Novembre 2005 pubblicati sul C.U n. 15 del 27 ottobre 2005, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica comminata fino al 27 febbraio 2006. - nel proprio ricorso VIGNALE CALCIO riferisce le circostanze che hanno condotto all’irrogazione della squalifica e in particolare evidenzia come la stessa sia stata adottata per sanzionare il comportamento non regolamentare (proteste nei confronti del direttore di gara) che aveva determinato l’espulsione dell’allenatore con sanzione ulteriormente aggravata – dal giudice sportivo - per essere l’allenatore andato in panchina nonostante la squalifica allo stesso comminata per una precedente gara. - Al riguardo il ricorso del VIGNALE CALCIO –senza contestare alcunché sull’espulsione del proprio allenatore - puntualizza come, alla data di svolgimento della gara tra VIGNALE CALCIO e SPORTING 2001 (27 novembre 2005), il giudice sportivo non avesse ancora assunto le decisioni disciplinari conseguenti alla precedente gara svoltasi in data 20 Novembre 2005 tra TORNACO e VIGNALE CALCIO: in particolare le decisioni e le sanzioni non erano state pubblicate sul Comunicato Ufficiale del 24 novembre 2005. Immotivato quindi, secondo il ricorso, era l’aggravamento della sanzione inflitta. - Dagli accertamenti eseguiti emerge che, effettivamente, sul Comunicato Ufficiale n.15 in data 24 novembre 2005 viene dato atto del mancato ricevimento del referto della gara TORNACO – VIGNALE CALCIO. Quindi nessuna decisione è assunta in esito alla stessa: solo con la pubblicazione del successivo Comunicato n.16 in data 1° dicembre 2005 è stata così adottata e comunicata, in esito alla gara TORNACO-VIGNALE CALCIO, la squalifica del tesserato Giovanni Fasulo, allenatore del VIGNALE CALCIO. - Alla luce di questo rilievo il ricorso presentato appare fondato nel contestare l’aggravamento della sanzione della squalifica per mancata ottemperanza a un precedente provvedimento. In effetti, al momento dello svolgimento della gara VIGNALE CALCIO-SPORTING 2001, nessun provvedimento disciplinare non era ancora stato adottato e comunicato. D’altro canto, come evidenziato nel ricorso stesso, la squalifica comminata (con il Comunicato n.16) a Fasulo in relazione alla gara TORNACO-VIGNALE CALCIO, non è stata la conseguenza di un’espulsione dal terreno di gioco ma è stata adottata per comportamento irriguardoso al termine della gara. In base ai rilievi che precedono legittimo è stato il comportamento dell’allenatore Fasulo che –in data 27 novembre 2005, nelle more dell’assunzione del provvedimento disciplinar- è regolarmente andato in panchina. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso presentato da VIGNALE CALCIO avverso all’aggravamento della squalifica comminata al proprio allenatore Giovanni Fasulo. Per effetto del parziale accoglimento la squalifica viene ridotta a tutto il 31 Gennaio 2006. Nulla dispone in ordine alla tassa non versata all’atto del reclamo.
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