COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società KOALA in relazione alla posizione asseritamente irregolare del calciatore Scanavino Daniele schierato dalla Società SANTA MARGHERITA gara del 17/12/2005 – Campionato Juniores
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31
del 19 Gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società KOALA in relazione alla posizione asseritamente irregolare del calciatore Scanavino Daniele schierato dalla Società SANTA MARGHERITA gara del 17/12/2005 - Campionato Juniores
Con ricorso inviato in data 22 dicembre 2005 la Società KOALA ha interposto reclamo lamentando la irregolare posizione del giocatore Scanavino Daniele, in quanto lo stesso sarebbe stato schierato, nella gara in oggetto, dalla squadra avversaria, la G.S. SANTA MARGHERITA, se pur ancora tesserato proprio per la Società ricorrente.
Il ricorso è stato tempestivamente proposto e ritualmente notificato alla controparte che non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
Dall’esame della documentazione inviata dall’Ufficio Tesseramenti si evince la fondatezza del ricorso in oggetto, in quanto il calciatore Scanavino Daniele risulta essere a tutti gli effetti tesserato per la Società KOALA dal 23/10/2004.
All’esito del predetto accertamento, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere alla Società G.S. SANTA MARGHERITA la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato
KOALA – SANTA MARGHERITA 3 – 0
Delibera, inoltre:
- la squalifica fino al 18 aprile 2006 del giocatore Scanavino Daniele;
- - l’inibizione fino al 18 aprile 2006 del dirigente accompagnatore sig. Meinardi Fabio;
- - l’ammenda a carico della Società SANTA MARGHERITA di Euro 180,00
Nulla si dispone, infine, in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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