COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclami della Società ACLI BOLZANO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale C.P. Verbano Cusio Ossola n. 25 del 26.1.2006, con i quali venivano comminati la squalifica sino al 15.2.2006 all’allenatore ERBEA Bruno e la squalifica per otto gare al giocatore BARATELLA Gianluca (gara MASERA – ACLI BOLZANO del 22.1.2006 – Campionato Terza categoria)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38
del 23 Febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Reclami della Società ACLI BOLZANO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale C.P. Verbano Cusio Ossola n. 25 del 26.1.2006, con i quali venivano comminati la squalifica sino al 15.2.2006 all’allenatore ERBEA Bruno e la squalifica per otto gare al giocatore BARATELLA Gianluca (gara MASERA - ACLI BOLZANO del 22.1.2006 - Campionato Terza categoria)
Con due distinti ricorsi la U.S. ACLI BOLZANO richiede la revoca delle squalifiche comminate ai propri tesserati Erbea Bruno e Baratella Gianluca, in quanto ad avviso della ricorrente il primo erroneamente scambiato con il dirigente Franzosi Carlo, ed il secondo ritenuto responsabile di un gesto al termine della gara che in realtà non aveva potuto compiere perché espulso dal terreno di gioco al 24° del secondo tempo.
Questa Commissione, letti i ricorsi e sentito il direttore di gara a chiarimenti, ritenuto in primo luogo opportuno disporre la riunione dei due ricorsi per economia di giudizio, esprime le seguenti considerazioni.
Per quanto riguarda la posizione del sig. Erbea Bruno, allenatore della Società Acli Bolzano, occorre premettere che la squalifica comminata dal Giudice Sportivo è inferiore ad un mese e quindi il ricorso è per tale ragione inammissibile; nel caso in esame la sanzione non può ritenersi ascrivibile ad un errore di persona, poiché l’arbitro ha riferito di non ricordare se aveva allontanato dal terreno di gioco il medesimo o se, come afferma la ricorrente, era stato allontanato il dirigente sig. Franzosi, ma si è comunque richiamato a quanto riportato nel proprio rapporto, che non può pertanto essere sul punto disatteso.
Per quanto riguarda invece il giocatore sig. Baratella Gianluca, capitano della squadra, il direttore di gara ha inequivocabilmente confermato il contenuto del rapporto ed ha chiarito che il capitano, effettivamente espulso nel secondo tempo, non aveva attinto con sputi l’arbitro ed alcuni giocatori rientrando nel tunnel che collegava il terreno di gioco agli spogliatoi, ma aveva compiuto tale gesto, unitamente ad alcuni tifosi, da un piazzale adibito a parcheggio soprastante il tunnel.
Orbene, codesta Commissione in passato si è ripetutamente pronunciata nel senso che tale comportamento è assai riprovevole, fortemente antisportivo e deve essere rigorosamente sanzionato; si ritiene pertanto che la sanzione comminata dal giudice sportivo al sig. Baratella sia troppo lieve ed, in virtù dei poteri conferiti dall’art. 32 comma 3 del C.G.S., debba essere aggravata.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
COSI’ PROVVEDE
1)Dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso la sanzione comminata al sig. Erbea Bruno;
2)Squalifica il giocatore Baratella Gianluca sino al 30.6.2006.
Addebita alla società ricorrente la tassa di reclamo di € 130 che non risulta versata.
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