COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 2 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società A.S.D. CORNELIANO CALCIO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore CAVALERA Andrea schierato nella gara CORNELIANO CALCIO – AIRASCHESE del 12.2.2006 valida per il Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 2 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società A.S.D. CORNELIANO CALCIO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore CAVALERA Andrea schierato nella gara CORNELIANO CALCIO – AIRASCHESE del 12.2.2006 valida per il Campionato di Promozione – Girone C La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. SERVETTO avv. Tommaso (presidente), CAMPAGNA avv. Flavio, PAVARINI avv. Paolo (componenti), alla presenza del sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione del 17 febbraio 2006. Il reclamo in oggetto, con il quale la Società CORNELIANO CALCIO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società AIRASCHESE del giocatore CAVALERA Andrea in quanto quindicenne e non autorizzato a partecipare a gare agonistiche deve essere respinto. E’ vero che alla gara in questione ha partecipato il giocatore CAVALERA Andrea, nato il 4.6.1990 e, quindi, quindicenne al momento del suo impiego, ma nel caso di specie tale impiego deve essere considerato legittimo e, in ogni caso, non tale da giustificare l’irrogazione nei confronti della Società di appartenenza della sanzione richiesta dalla ricorrente ovvero la perdita della gara ai sensi dell’art.7, comma 5, C.G.S. Risulta, infatti, a seguito delle produzioni documentali della Società AIRASCHESE in sede di controdeduzioni pervenute in data 17.2.2006 prima della disamina del presente reclamo, che la predetta Società in data 23.1.2006 tesserava con vincolo definitivo il giocatore in questione allegando certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato dal S.S.N. Reg. Piemonte in data 6.9.2005. Successivamente, in data 30.1.2006, integrava la predetta documentazione con relazione in pari data del dott. Vito Sederino che certificava il raggiungimento da parte del CAVALERA della maturità psico-fisica per partecipare alle attività agonistiche della L.N.D. Sono state quindi osservate le disposizioni di cui all’art.34, comma 3, N.O.I.F. che subordinano l’autorizzazione alla partecipazione ad attività agonistiche del giocatore quindicenne alla presentazione della documentazione medica di cui sopra (art. 34, comma 3, lett. a) e b), N.O.I.F.) Ritiene, infatti, la Commissione che la norma in parola disciplini il meccanismo dell’autorizzazione semplificata ovvero tacita (istituto mutuato dal diritto amministrativo) in coerenza con l’ordinamento amministrativo ordinario tendente ad una sempre maggiore semplificazione delle procedure autorizzatorie, limitando il ruolo della autorità amministrativa preposta al rilascio della autorizzazione (nel caso di specie il Comitato Regionale) a quello di mero verificatore della sussistenza delle condizioni per il rilascio, soprattutto nei casi ove le decisioni della amministrazione non presentano apprezzabili margini di discrezionalità. L’art.34 N.O.I.F. tutela la crescita psico-fisica del “giovane” sportivo che non deve essere sottoposto a momenti agonistici “innaturali”: ecco la ragione della necessità del conforto medico scientifico sottratto alla discrezionalità amministrativa. La discrezionalità del Comitato Regionale è, quindi, limitata dalla oggettiva insindacabilità della documentazione medica richiesta dalla norma. Infatti, non essendo previsto che il Comitato Regionale possa disporre una visita medica di riscontro, il suo compito non può che limitarsi alla mera verifica della completezza della documentazione presentata e della rispondenza del contenuto alle condizioni imposte dalla norma. La norma in parola, pertanto, non impone il rilascio espresso di un provvedimento autorizzatorio: l’autorizzazione deve ritenersi tacita all’esito della presentazione della documentazione medica richiesta, salvo che il Comitato Regionale non ne rilevi con espresso provvedimento la irregolarità. Nel caso che qui ci occupa, il Comitato Regionale del Piemonte non ha eccepito alcunché con riferimento alle certificazioni mediche (anche perché complete e rispondenti alla norma) del giocatore CAVALERA Andrea che deve ritenersi implicitamente autorizzato a partecipare alle attività agonistiche della sua società. In ogni caso il giocatore è stato impiegato al 44’ del II° tempo sul risultato di 3 (tre) a 0 (zero) per la propria squadra ovvero a risultato acquisito e non ha avuto alcuna incidenza sul medesimo. Pertanto, in ossequio alla giurisprudenza di questa Commissione, la gara deve ritenersi regolarmente svolta e valido il risultato al termine della medesima P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso presentato dalla A.S.D. CORNELIANO CALCIO. Pone a carico della predetta società il pagamento della tassa di reclamo pari ad Euro 130 che non risulta versata.
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