COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 15 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società AURORA avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Andrea MASSONE della Società PONTECURONE incontrata in data 4/09/2005 nell’ambito della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 15 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società AURORA avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Andrea MASSONE della Società PONTECURONE incontrata in data 4/09/2005 nell’ambito della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria A seguito della gara indicata in oggetto la società G.S. AURORA proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, per la posizione irregolare del giocatore Andrea MASSONE della U.S. PONTECURONE. Considerata l’ammissibilità del reclamo, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: il giocatore Andrea MASSONE veniva squalificato per una gara, nell’ambito della Coppa Piemonte disputata nel corso della stagione sportiva 2003/2004, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 58, 2003/2004, del 17/06/2004. Sulla scorta di quanto emerso dagli atti e dalle risultanze della istruttoria compiuta da questa Commissione, il predetto giocatore non risulta avere mai scontato in seguito la citata squalifica. Dal combinato disposto dagli artt.: 14, comma 10.1, C.G.S. “Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni...omissis” e 17 comma 6 “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive....omissis” i considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica...omissis”. Per quanto evidenziato, poiché risulta accertato che nel caso di specie il giocatore Andrea MASSONE ha preso parte alla gara del 4 settembre u.s. senza avere precedentemente scontato la squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare, ritenuto fondato il ricorso presentato dalla Società AURORA in relazione alla posizione irregolare del giocatore Andrea MASSONE nella gara di Coppa Piemonte PONTECURONE - AURORA del 4/9/05, delibera di: - omologare la gara di cui all’oggetto con il presente risultato: PONTECURONE - AURORA 0-3 - squalificare il signor MASSONE Andrea per un’ulteriore gara; - inibire sino al 4/12/05 il dirigente accompagnatore LAZZARIN Pier Paolo (Società PONTECURONE) - infliggere l’ammenda di € 180 alla Società PONTECURONE. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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