COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 22 Settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara COMOLLO AURORA NOVI – CASTELNOVESE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 22 Settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara COMOLLO AURORA NOVI - CASTELNOVESE Dal rapporto arbitrale relativo alla gara in oggetto si evince quanto sotto riportato: - al 29° del primo tempo l'arbitro irrogava a due giocatori dei Sodalizi antagonisti rispettivamente NUNZELLA Antonio (COMOLLO AURORA NOVI) e BERGO Christian (CASTELNOVESE) la sanzione dell'espulsione per reciproche scorrettezze; - contestualmente si originava un parapiglia generale che vedeva coinvolti i calciatori di entrambe le Società; - nella rissa generale il direttore di gara non riusciva ad identificare con esattezza alcuno dei protagonisti, proprio per l'estrema confusione creatasi, la quale impediva altresì l'arbitro di assumere sul momento alcun provvedimento sanzionatorio; - vista la critica situazione creatasi, nonché il concreto pericolo che la situazione stessa potesse trascendere ancor più gravemente, l'arbitro decideva opportunamente per la sospensione della gara; - solo per effetto di tale provvedimento o per il fattivo comportamento di tutti i dirigenti, dopo qualche tempo i tumulti si andavano placando. Da quanto sopra esposto appare, pertanto, palese la responsabilità di entrambi i Sodalizi in ordine alla mancata regolare prosecuzione dell'incontro. Pertanto si delibera di: - assegnare gara persa ad entrambe le Società COMOLLO AURORA NOVI e CASTELNOVESE in applicazione della norma di cui all'art. 12 punto 2 del C.G.S. con il risultato di 0-3; - non si comminano ammende, visto il fattivo comportamento dei dirigenti di entrambe le Società.
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