COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 29 SETTEMBRE 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) Reclamo proposto dalla U.S. GASSINO in riferimento alla gara VERRRES – GASSINO disputatasi l’11/09/2005 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 29 SETTEMBRE 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) Reclamo proposto dalla U.S. GASSINO in riferimento alla gara VERRRES – GASSINO disputatasi l’11/09/2005 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B All’esito della gara VERRES – GASSINO, disputatasi l’11/09/2005 e terminata con il punteggio di 5 – 0 a favore del G.S. VERRES, la U.S. GASSINO proponeva reclamo, spedito a mezzo raccomandata A.R. a questa Commissione in data 15/09/2005, adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore MERCURIO Andrea benchè squalificato per una gara, per recidiva in ammonizione, al termine della passata stagione sportiva, come da C.U. N° 51 del 26/05/2005. • dato atto che, con il ricorso in oggetto, la U.S. GASSINO ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte del G.S. VERRES, del calciatore MERCURIO Andrea perché squalificato per una gara per recidiva in ammonizione al termine della passata stagione ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali ed in particolare la vittoria a tavolino; • osservato che, dall’esame del C.U. N° 51 del 26/05/2005, al punto 4.1.3. riguardante i provvedimenti disciplinari deliberati per l’ultima gara del Campionato di Promozione disputata il 22/05/2005, si evince che il calciatore MERCURIO Andrea risulta effettivamente squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (XI infrazione); • esaminato quanto previsto all’art. 14 comma 12 lett. b) del Codice di G.S. ed acclarato, quindi, che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara del Campionato successivo; • considerato che, nella prima giornata del Campionato in corso di svolgimento, il calciatore MERCURIO Andrea è stato schierato ed ha preso parte alla gara VERRES – GASSINO, senza scontare la giornata di squalifica riportata al termine del Campionato scorso; • ritenuto, di conseguenza, che il calciatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che. pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a) del Codice di G.S.; DELIBERA 1. di infliggere al G.S. VERRES la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 180 (centoottanta); 2. di squalificare il giocatore MERCURIO Andrea per una ulteriore giornata di gara; 3. di inibire fino al 31/12/2005 il Sig. VARISELLAZ Vittorio nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della suddetta Società.
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