COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE n° 52 del 28 Giugno 2007 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO DI SECONDO GRADO. DEFERIMENTO SOCIETA’ A.S.D. MOVIL Il Presidente del C.R.P.V.A. Settore Giovanile e Scolastico, su segnalazione del Presidente del Comitato Provinciale di Novara, ha nuovamente deferito a questo Giudice la sopraccitata Società per la violazione dell’ art. n. 1 del C.G.S. e dell’art. 6 dello Statuto Federale per aver impiegato, nella gara del campionato allievi provinciali Movil – Junior Borgomanero, parecchi giocatori del tutto privi di tesseramento o con tesseramento non regolare; inoltre la società Movil ha partecipato a vari raggruppamenti della categoria “Piccoli Amici “ con i calciatori privi di tesseramento. Nelle deduzioni a difesa inviate dalla Società deferita, dove vengono ammesse le irregolarità, si dichiara che la società Movil ha provveduto a regolarizzare tutti i tesseramenti presso il Comitato di appartenenza. Questo comportamento accertato mediante verifica ha un significato del tutto riparatore pertanto conferma la situazione di illegalità che la Società ha reiterato per negligenza.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE n° 52 del 28 Giugno 2007 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO DI SECONDO GRADO. DEFERIMENTO SOCIETA’ A.S.D. MOVIL Il Presidente del C.R.P.V.A. Settore Giovanile e Scolastico, su segnalazione del Presidente del Comitato Provinciale di Novara, ha nuovamente deferito a questo Giudice la sopraccitata Società per la violazione dell’ art. n. 1 del C.G.S. e dell’art. 6 dello Statuto Federale per aver impiegato, nella gara del campionato allievi provinciali Movil – Junior Borgomanero, parecchi giocatori del tutto privi di tesseramento o con tesseramento non regolare; inoltre la società Movil ha partecipato a vari raggruppamenti della categoria “Piccoli Amici “ con i calciatori privi di tesseramento. Nelle deduzioni a difesa inviate dalla Società deferita, dove vengono ammesse le irregolarità, si dichiara che la società Movil ha provveduto a regolarizzare tutti i tesseramenti presso il Comitato di appartenenza. Questo comportamento accertato mediante verifica ha un significato del tutto riparatore pertanto conferma la situazione di illegalità che la Società ha reiterato per negligenza. Esaminato il deferimento, espletati gli accertamenti del caso, è emerso che le situazioni prospettate dal Comitato corrispondono al vero e che la Società ha violato i principi dei regolamenti in vigore mancando di educazione sportiva. I giocatori in questione hanno preso parte alle competizioni senza essere in possesso del cartellino previsto dalle vigenti norme federali e dell’obbligatorio accertamento circa l’idoneità fisica dei medesimi. La società ASD Movil negli elenchi presentati all’arbitro prima delle gare ha indicato puntualmente i nominativi dei giocatori in questione, annotando quale documento il numero del tesserino o del documento di identità. Tutto ciò considerato si ritengono disattese le norme federali in materia, violati i principi della lealtà sportiva configurandosi inoltre un comportamento diseducativo nei riguardi dei ragazzi. Pertanto si delibera: a) di accogliere il deferimento; b) di inibire ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera e) del C.G.S. il Presidente della Società sig. INSERRA Antonio Massimiliano, a tutto il 30 SETTEMBRE 2007 (recidivo); c) di inibire ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera e) del C.G.S. i dirigenti accompagnatori sigg. GRAZIOTTO Angelo, BUODO Luigi e ROGORA Stefano a tutto il 31 AGOSTO 2007; d) di non infliggere alcuna pena ai giocatori che hanno preso parte alle gare viste le particolari circostanze; e) di comminare alla società A.S.D. MOVIL l’ammenda di € 400,00 (quattrocento), così ridotta per la volontà espressa seppur tardivamente dalla Società .
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