COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE n° 52 del 28 Giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare a) Deferimento del Signor BRISCIANO Vincenzo Presidente della Società SAVIGLIANESE e della Società SAVIGLIANESE da parte della Procura Federale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE n° 52 del 28 Giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare a) Deferimento del Signor BRISCIANO Vincenzo Presidente della Società SAVIGLIANESE e della Società SAVIGLIANESE da parte della Procura Federale La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il signor BRISCIANO Vincenzo Presidente della Società SAVIGLIANESE e la Società A.S.D. SAVIGLIANESE per rispondere: • Il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; • La società A.S.D. SAVIGLIANESE per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. in riferimento ai comportamenti ascritti antiregolamentari al suo Presidente. All’udienza del 22/6/2007 è comparso avanti la Commissione Disciplinare composta da Avv. Tommaso Servetto (Presidente), Avv. Paolo Pavarini, e Avv. Luca Giabardo (Componenti) il signor BRISCIANO Vincenzo in proprio e quale Presidente della Società SAVIGLIANESE La Procura Federale rappresentata dall’Avv. Maurizio Goria svolgeva la relazione sui fatti e richiedeva applicarsi la sanzione dell’inibizione per il signor BRISCIANO Vincenzo di anni 1 nonché la sanzione alla Società SAVIGLIANESE pari a € 1.000,00. Le contestazioni originano da un esposto presentato dal signor Marco GALLETTO, arbitro effettivo della sezione di Bra, il quale ha denunciato gli atti posti in essere ai suoi danni, dal signor BRISCIANO Vincenzo, mentre assisteva alla gara SAVIGLIANESE – BRA del 14/10/2006. A dire del signor GALLETTO, il signor Vincenzo BRISCIANO, Presidente della A.S.D. SAVIGLIANESE, alla fine del primo tempo della partita SAVIGLIANESE – BRA del 14/10/2006, raggiungeva sugli spalti l’arbitro effettivo GALLETTO Marco che stata assistendo a tale incontro come spettatore e, mantenendo un comportamento ingiurioso e provocatorio nei suoi confronti, dapprima gli chiedeva se avesse pagato il biglietto e quindi, esclamando critiche al suo operato in precedente attività arbitrale, lo minacciava e successivamente appoggiava le mani sui fianchi dello stesso, lo invitava a lasciare lo stadio e lo spintonava fuori dall’impianto. All’udienza odierna il signor BRISCIANO ha riferito che vi è stata una discussione con il GALLETTO ma che lo stesso non gli ha messo le mani addosso e che la discussione con lo stesso GALLETTO era motivata dal fatto che essendo lui un ex tesserato della Società nutriva particolari risentimenti nei confronti della medesima anche quando gli toccava di arbitrarla. Che i fatti siano avvenuti forse non nella esatta descrizione del GALLETTO è pacifico atteso che vi sono agli atti varie testimonianze di soggetti che hanno assistito alla discussione. Vi è da sottolineare che l’accadimento può trovare una sua radice anche nella particolare confidenza, maturata nel tempo, in considerazione del fatto che il BRISCIANO era stato in passato il Presidente del GALLETTO e quindi, come tale forse si sentiva autorizzato ad effettuare le rimostranze che in effetti ha effettuato. Non pare a questa Commissione che i fatti siano di gravità tale da giustificare la richiesta della Procura Federale, anche perché, non vi è stata violenza e la discussione verbale è stata piuttosto contenuta anche in considerazione del fatto che il signor GALLETTO immediatamente dopo ha lasciato il campo sportivo. Alla luce di quanto sopra, ritenuta la responsabilità del signor BRISCIANO per i fatti a lui contestati, la Commissione Disciplinare DELIBERA - di irrogare al signor BRISCIANO Vincenzo la sanzione della inibizione fino al 30/10/2007; - di applicare alla Società SAVIGLIANESE la sanzione pecuniaria di € 500,00.
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