COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE n° 52 del 28 Giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società A.S. CASTAGNOLE PANCALIERI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 46 del 762007 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara CASTAGNOLE PANCALIERI – CARAGLIO 83 disputata in data 362007, Campionato di Prima Categoria Play-Out
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE n° 52 del 28 Giugno 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società A.S. CASTAGNOLE PANCALIERI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 46 del 762007 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara CASTAGNOLE PANCALIERI – CARAGLIO 83 disputata in data 362007, Campionato di Prima Categoria Play-Out
Con ricorso inviato in data 1262007 la Società CASTAGNOLE PANCALIERI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore LADDOMANDA Alessandro e ne chiede la riduzione.
La Società ricorrente, sostiene che la sanzione è eccessiva rispetto alla gravità della condotta del LADDOMANDA, il quale, al termine della gara, si sarebbe semplicemente reso responsabile di un’aggressione verbale nei confronti di un avversario, ma senza colpirlo come riportato nel provvedimento impugnato.
La condotta del giocatore viene anche giustificata dalla particolare concitazione del momento, trattandosi della gara che ha sancito la retrocessione della squadra e dall’atteggiamento provocatorio del giocatore oggetto delle intemperanze del LADDOMANDA.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che il LADDOMANDA, al termine della gara, si dirigeva, di corsa, verso il luogo dove i giocatori avversari erano intenti a festeggiare e colpiva con un pugno al volto uno di essi. Allontanato dal gruppo con l’aiuto, dei suoi compagni di squadra il giocatore sanzionato si portava a ridosso della rete di recinzione prendendola a calci e rivolgendo insulti e sputi all’indirizzo del pubblico. Solo l’intervento deciso di giocatori e dirigenti di entrambe le società poneva fine alle intemperanze descritte.
Alla luce di quanto riportato, le ragioni poste dalla Società ricorrente a giustificazione della deprecabile condotta del proprio tesserato sono già state considerate dal Giudice di primo grado visto che la violenza, la volgarità e la perseveranza nel comportamento aggressivo del LADDOMANDA avrebbero meritato sanzione più afflittiva e, quindi, la squalifica per quattro gare merita piena conferma.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della Società CASTAGNOLE PANCALIERI dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata
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