COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Delibera sul ricorso della A.S. ASTISPORT in relazione alla gara AZZURRA VCO – ASTISPORT del 23 Settembre 2007 (Campionato Regionale Femminile Serie C)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Delibera sul ricorso della A.S. ASTISPORT in relazione alla gara AZZURRA VCO - ASTISPORT del 23 Settembre 2007 (Campionato Regionale Femminile Serie C) PREMESSO CHE - con reclamo presentato a mezzo lettera raccomandata in data 27 settembre 2007 –inviata in copia anche alla società Azzurra VCO – la associazione calcio ASTI SPORT ha contestato la regolarità della gara svoltasi in data 23 settembre 2007 tra AZZURRA VCO e ASTISPORT. In particolare ASTISPORT contesta che nella gara in oggetto sia stato utilizzato quale assistente dell’arbitro il signor Rigetti Mauro, secondo il ricorso presentato non debitamente tesserato e quindi privo della necessaria legittimazione; - la società AZZURRA VCO – cui il reclamo è stato inviato in copia- non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione; - in effetti dalla documentazione esaminata risulta che nella gara in questione il direttore di gara è stato assistito dai signori Righetti Mauro e Casci Alfredo. - Dalle verifiche effettuate presso l’ufficio tesseramento della Federazione è peraltro emerso che AZZURRA VCO ha debitamente comunicato i nominativi dei propri dirigenti e tra questi dei consiglieri tra i quali è incluso il signor Mauro Righetti. - Tuttavia la relativa nomina è stata adottata dalla AZZURRA VCO nel mese di ottobre 2007 e quindi in momento successivo alla gara presa in considerazione dal ricorso che si è svolta in data 23 settembre 2007. - Sulla base della documentazione acquisita risulta quindi che alla data della gara il signor Righetti non aveva qualità di tesserato presso la FIGC - nel caso in esame è quindi confermato il fondamento del ricorso presentato da ASTISPORT. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ACCOGLIE il reclamo presentato da ASTISPORT in relazione alla gara AZZURRA VCO-ASTISPORT del 23 settembre 2007 e per l’effetto dispone l’irrogazione della sanzione sportiva di gara persa a carico della AZZURRA VCO con il risultato AZZURRA VCO – ASTISPORT 0 - 3 Commina altresì la squalifica sino a tutto il 31 gennaio 2008 a carico del signor Mainoli Gianmauro dirigente responsabile della AZZURRA VCO nonché del signor Righetti Mauro consigliere della stessa AZZURRA VCO. Dispone altresì e l’ammenda di Euro 150 a carico della AZZURRA VCO. Nulla dispone in ordine alla tassa non versata all’atto del reclamo.
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