COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della Società BISTAGNO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore RUGGIERO Andrea nella gara MASIO ANNONESE – BISTAGNO del 14.10.2007 valida per il Campionato di II categoria – Girone Q

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della Società BISTAGNO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore RUGGIERO Andrea nella gara MASIO ANNONESE - BISTAGNO del 14.10.2007 valida per il Campionato di II categoria – Girone Q La Commissione Disciplinare, composta dai sigg PAVARINI avv. Paolo (presidente), REPETTI avv. Alfredo (vice presidente), CAMPAGNA avv. Flavio (consigliere estensore), alla presenza del sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione del 26 ottobre 2007. Il reclamo in oggetto con il quale la Società BISTAGNO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società MASIO ANNONESE del giocatore RUGGIERO Andrea in quanto tesserato per altra società al momento della disputa della gara in questione, è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti della F.G.I.C. – L.N.D. che il giocatore RUGGIERO Andrea era ed è tutt’ora tesserato per la società A.S. QUATTORDIO e, quindi, impossibilitato a partecipare alle gare della società MASIO ANNONESE. Peraltro, vi è in atti la comunicazione del presidente della società A.S. QUATTORDIO, sig. Bortolo Magrin, che attesta che al termine della precedente stagione sportiva si era deciso di svincolare il giocatore in parola e lo si era comunicato al medesimo, il quale, legittimamente, ha ritenuto di essere libero da vincoli e tesserabile da altra società. Lo svincolo, però, non è stato formalizzato presso l’Ufficio Tesseramenti a causa dell’errata compilazione della modulistica da parte della società QUATTORDIO (è auspicabile che le due società pongano rimedio a quanto sopra). Quanto riferito dal pres. Magrin , pur non incidendo sulle responsabilità della società MASIO ANNONESE che aveva il dovere di verificare la posizione del giocatore, rileva ai fini della buona fede del RUGGIERO nel ritenersi libero e tesserabile e, quindi, questi non merita sanzione alcuna. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.17 comma 5 lett.a) del C.G.S. infligge alla società MASIO ANNONESE la sanzione della PERDITA DELLA GARA con i seguente punteggio: BISTAGNO – MASIO ANNONESE 3-0 b) infligge alla società MASIO ANNONESE l’ammenda di Euro 150 (centocinquanta); c) inibisce il dirigente accompagnatore della società MASIO ANNONESE, sig. Perfumo Francesco per mesi 3 e precisamente fino al 1 Febbraio 2008. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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