COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della Società A.S. SPINETTESEDEHON in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore RUGGIERO Andrea nella gara SPINETTESE DEHON – MASIO ANNONESE del 7.10.2007 valida per il Campionato di II categoria – Girone Q

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della Società A.S. SPINETTESEDEHON in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore RUGGIERO Andrea nella gara SPINETTESE DEHON – MASIO ANNONESE del 7.10.2007 valida per il Campionato di II categoria – Girone Q La Commissione Disciplinare, composta dai sigg PAVARINI avv. Paolo (presidente), REPETTI avv. Alfredo (vice presidente), CAMPAGNA avv. Flavio (consigliere estensore), alla presenza del sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione del 26 ottobre 2007. Il reclamo in oggetto con il quale la Società SPINETTESEDEHON lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società MASIO ANNONESE del giocatore RUGGIERO Andrea in quanto tesserato per altra società al momento della disputa della gara in questione, è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti della F.G.I.C. – L.N.D. che il giocatore RUGGIERO Andrea era ed è tutt’ora tesserato per la società A.S. QUATTORDIO e, quindi, impossibilitato a partecipare alle gare della società MASIO ANNONESE. Peraltro, relativamente alla gara in questione, la Commissione Disciplinare con delibera pubblicata sul C.U. di codesto C.R del 18 ottobre 2007 n. 16 sanzionava la società SPINETTESEDEHON (odierna ricorrente) per aver fatto partecipare alla gara il giocatore GARBARINO Emiliano, tesserato per altra società, con le sanzioni previste dal C.G.S ovvero la punizione sportiva della perdita della gara, l’ammenda di euro 150,00, l’inibizione del dirigente accompagnatore, NANI Maurizio, sino a tutto il 6.1.2008 e la squalifica del giocatore GARBARINO Emiliano sino al 6.1.2008. Pertanto, entrambe le società SPINETTESEDEHON e MASIO ANNONESE, sono responsabili di aver fatto partecipare alla gara SPINETTESEDEHON – MASIO ANNONESE del 7.10.2007, giocatori non legittimati a parteciparvi (GARBARINO Emiliano per la SPINETTESEDEHON e RUGGIERO Andrea per la MASIO ANNONESE) e, quindi, entrambe le società vanno sanzionate con la perdita della gara ai sensi dell’art.17 comma 2 C.G.S In conclusione, ferme restando tutte le sanzioni inflitte alla società SPINETTESEDEHON con delibera pubblicata sul C.U. di codesto C.R del 18 ottobre 2007 n. 16, P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.17 commi 2 e 5 lett.a) del C.G.S. infligge ad entrambe le società SPINETTESEDEHON e MASIO ANNONESE la sanzione della PERDITA DELLA GARA; b) infligge alla società MASIO ANNONESE l’ammenda di Euro 150 (centocinquanta); c) infligge la sanzione della squalifica sino al 6.1.2008 al giocatore RUGGIERO ANDREA; d) inibisce il dirigente accompagnatore della società MASIO ANNONESE, sig. Provera G.Michele, sino al 6.1.2008. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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