COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della A.P.D. CHIAVAZZESE ‘75 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale Com. Prov. Biella n. 10 del 11.10.2007, con i quali venivano comminati la squalifica sino al 7.11.2007 all’allenatore LUNARDI Danilo e la squalifica per quattro gare al giocatore LUNARDI Davide (gara CHIAVAZZESE – GREGGIO del 7.10.2007 – Campionato III categoria girone A)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della A.P.D. CHIAVAZZESE ‘75 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale Com. Prov. Biella n. 10 del 11.10.2007, con i quali venivano comminati la squalifica sino al 7.11.2007 all’allenatore LUNARDI Danilo e la squalifica per quattro gare al giocatore LUNARDI Davide (gara CHIAVAZZESE - GREGGIO del 7.10.2007 - Campionato III categoria girone A) Con il reclamo in oggetto la A.P.D. CHIAVAZZESE’75 richiede una riduzione delle squalifiche comminate ai propri tesserati Lunardi Danilo e Lunardi Davide, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed affermando che sarebbe stato in realtà soltanto il direttore di gara ad insultare e minacciare alcuni giocatori della ricorrente successivamente alla notifica dei provvedimenti di espulsione; con riferimento al sig. Lunardi Davide, affermava altresì che il suo comportamento non rientrava in nessuna delle fattispecie previste dal regolamento per giustificare l’allontanamento dal terreno di gioco. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara, esprime le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda la posizione del sig. Lunardi Danilo, allenatore della società Chiavazzese, si rileva che la squalifica comminata dal giudice sportivo è inferiore ad un mese e quindi il ricorso è per tale ragione inammissibile. Per quanto riguarda invece il giocatore sig. Lunardi Davide, il rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva, riferisce in modo inequivoco che il medesimo, dopo avere pesantemente insultato ed offeso con gesti e parole un giocatore avversario e per tale ragione essere stato espulso, si avvicinava al direttore di gara minacciandolo e rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco, sino a che veniva allontanato dai compagni di squadra. Non v’è dubbio pertanto che il comportamento tenuto dal giocatore Lunardi Davide giustifichi appieno l’entità della sanzione così come allo stesso comminata dal Giudice Sportivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare COSI’ PROVVEDE Dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda la posizione dell’allenatore Lunardi Danilo, respinge il reclamo per quanto riguarda la posizione del sig. Lunardi Davide, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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