COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo dell’A.S.D NEW JUVARRA avente ad oggetto la posizione irregolare dell’assistente dell’arbitro GILIO Stefano, utilizzato dal G.S. SANGIORGIO PIOSSASCO in occasione dell’incontro tra le due formazioni disputato a Piossasco in data 7/10/2007, nell’ambito del Campionato di 3^ categoria (girone P) organizzato dalla Delegazione Provinciale di Torino

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo dell’A.S.D NEW JUVARRA avente ad oggetto la posizione irregolare dell’assistente dell’arbitro GILIO Stefano, utilizzato dal G.S. SANGIORGIO PIOSSASCO in occasione dell’incontro tra le due formazioni disputato a Piossasco in data 7/10/2007, nell’ambito del Campionato di 3^ categoria (girone P) organizzato dalla Delegazione Provinciale di Torino L’A.S.D. NEW JUVARRA ricorreva alla Commissione Disciplinare rilevando che il sig. DI GILIO Stefano utilizzato dal SANGIORGIO PIOSSASCO, in occasione dell’incontro citato in veste di assistente dell’arbitro, risulterebbe per contro tesserato per il DON BOSCO NICHELINO. Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti è giunta la conferma di quanto affermato nel reclamo citato, atteso che il sig. DI GILIO Stefano risulta effettivamente già tesserato per il G.S. DON BOSCO NICHELINO a far data dal 5/09/2007, e non poteva evidentemente essere utilizzato dal SAN GIORGIO PIOSSASCO come assistente dell’arbitro in occasione dell’incontro in questione. Rilevato infine che il SAN GIORGIO PIOSSASCO non ha fatto pervenire proprie memorie difensive, né ha in altro modo contestato quanto sopra evidenziato e considerata l’ammissibilità del reclamo, regolarmente preceduto da preannuncio e da raccomandata a/r inviati alla controparte, questa Commissione ritiene che secondo quanto emerso dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti lo stesso sia fondato e, ai sensi dell’art. 17, comma V, lett. b) C.G.S. delibera di accogliere il reclamo in oggetto e per gli effetti dispone: - di omologare la gara disputata in data 7/10/07 con il seguente risultato: SAN GIORGIO PIOSSASCO - NEW JUVARRA 0 - 3 - di applicare al G.S. SAN GIORGIO PIOSSASCO l’ammenda di € 150,00; - di inibire il dirigente accompagnatore del G.S. SAN GIORGIO PIOSSASCO, sig. NAPOLITANO Giuseppe sino a tutto il 25/01/08; - di squalificare il tesserato DI GILIO Stefano sino al 25/01/2008. In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it