COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della A.S.D EUROSPORTMANAGER avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore PAGLIA Mauro in occasione dell’incontro A.S.D EUROSPORTMANAGER – A.S.D. VOLUNTAS NOVARA disputato in data 7/10/2007, nell’ambito del campionato di III categoria, girone unico, organizzato dalla delegazione provinciale di Novara.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della A.S.D EUROSPORTMANAGER avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore PAGLIA Mauro in occasione dell’incontro A.S.D EUROSPORTMANAGER - A.S.D. VOLUNTAS NOVARA disputato in data 7/10/2007, nell’ambito del campionato di III categoria, girone unico, organizzato dalla delegazione provinciale di Novara. In seguito alla disputa della gara indicata in oggetto l’A.S.D EUROSPORTMANAGER propose reclamo alla Commissione Disciplinare, rilevando la posizione irregolare del giocatore PAGLIA Mauro, schierato in campo dalla squadra avversaria nonostante espulso in occasione della gara del 30/9/07 - e quindi automaticamente squalificato - come poi sancito nel comunicato ufficiale n. 11 della Delegazione Provinciale di Novara pubblicato l’11 ottobre 2007. Evidenziano correttamente i ricorrenti che, sebbene il comunicato ufficiale sia stato pubblicato successivamente alla data in cui si disputò l’incontro in questione il suddetto giocatore non avrebbe in ogni caso dovuto prendervi parte, in virtù del disposto di cui all’art. 19, comma 10, C.G.S.. Tuttavia, come emerge dagli atti allegati al fascicolo e, in particolare, dall’errata corrige del comunicato ufficiale de quo pubblicata il 12/10/2007, da cui si evince che il giocatore espulso dal campo in data 30/09/07 non fu PAGLIA Mauro - all’uopo riabilitato - bensì il compagno di squadra SORRENTINO Antonio, il reclamo citato deve essere rigettato. Peraltro, considerato che la proposizione dello stesso fu determinata da una erronea indicazione riportata sul comunicato ufficiale citato e che tale errore non può essere ascritto in alcun modo alla società reclamante, che propose le sue doglianze prima della pubblicazione dell’errata corrige, ovvero prima di essere portata ufficialmente a conoscenza dell’errore stesso, P.Q.M. La Commissione Disciplinare, rigetta il reclamo presentato dall’A.S.D EUROSPORTMANAGER in relazione alla posizione irregolare del giocatore Mauro PAGLIA, con riferimento all’incontro A.S.D. EUROSPORTMANAGER - A.S.D. VOLUNTAS disputato il 7/10/07 e per l’effetto omologa il risultato conseguito sul campo. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta dovuta per le ragioni esposte in motivazione.
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