COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società CENTALLO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 4107 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara CENTALLO – VILLAFRANCA del 2397 Campionato di Promozione Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società CENTALLO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 4107 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara CENTALLO – VILLAFRANCA del 2397 Campionato di Promozione Girone C Seduta del 2117. Componenti: avv. Paolo Pavarini – Presidente, relatore – avv. Ezio Scaramozzino - avv. Luca Giabardo. Alla presenza del rappresentante A.I.A. cav. Alberto Bertoldo. Con ricorso inviato in data 24102007, la Società CENTALLO si duole della declaratoria di inammissibilità effettuata dal Giudice Sportivo del reclamo proposto avverso la regolarità della gara indicata in oggetto e chiede che ne venga disposta la ripetizione. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 46 comma 4 nuovo C.G.S. (in vigore dall’177) come modificato in C.U. F.I.G.C. n. 23A del 787 che fissa “entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare” il termine massimo per la presentazione dei ricorsi di secondo grado. Come sopra riportato, il presente reclamo è stato inviato venti giorni dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la Società CENTALLO tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata.
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