COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dalla U.S. VIGNOLESE A.Q. in riferimento alla gara CAMBIANO – VIGNOLESE disputatasi il 21/10/07 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19
del 8 Novembre 2007
1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo proposto dalla U.S. VIGNOLESE A.Q. in riferimento alla gara CAMBIANO – VIGNOLESE disputatasi il 21/10/07 nell’ambito del Campionato di Promozione - Girone D
All’esito della gara del Girone D del Campionato di Promozione CAMBIANO – VIGNOLESE, disputatasi il 21/10/07 e terminata con il risultato di 1 a 0 a favore del CAMBIANO, la U.S. VIGNOLESE A.Q. proponeva rituale e tempestivo reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore MORTARA Enrico in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la stessa Società.
La Commissione disciplinare, riunita nella seduta del 2/11/07 e composta dagli Avvocati Paolo PAVARINI, presidente, Luca GIABARDO ed Ezio SCARAMOZZINO, relatore, alla presenza del Sig. Alberto BERTOLDO, rappresentante dell’ A.I.A. :
• dato atto che, con il ricorso in oggetto, la U.S. VIGNOLESE A.Q. ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della società CAMBIANO, del calciatore MORTARA Enrico, perché non regolarmente tesserato ed ha inteso, quindi, reclamare avverso la regolarità della gara suddetta;
• osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.D., è emerso che il giocatore MORTARA Enrico risulta tesserato per la società CAMBIANO, ma solamente a far data dal 27/10/07 e, quindi, da una data successiva alla disputa della gara in questione;
• ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato sia stato utilizzato senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 17, n° 5, lett. a del Codice di G.S.;
DELIBERA
1. di infliggere alla società CAMBIANO la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150;
2. di squalificare il giocatore MORTARA Enrico per una giornata di gara;
3. di inibire il Sig. PANZA Antonio, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Società CAMBIANO, fino al 20/01/2008;
4. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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