COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dalla S.S.D. ATLETICO NOVARA 07 in riferimento alla gara EURO SPORTMANAGER – ATLETICO NOVARA disputatasi il 21/10/07 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone Unico

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dalla S.S.D. ATLETICO NOVARA 07 in riferimento alla gara EURO SPORTMANAGER – ATLETICO NOVARA disputatasi il 21/10/07 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone Unico All’esito della gara EURO SPORTMANAGER – ATLETICO NOVARA, disputatasi il 21/10/2007 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone Unico e terminata con il risultato di 1 – 0 a favore dell’EURO SPORTMANAGER, la S.S.D. ATLETICO NOVARA 07 proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore BELLINI Sacha in posizione irregolare, in quanto tesserato per altra società. La Commissione disciplinare, riunita nella seduta del 2/11/07 e composta dagli Avvocati Paolo PAVARINI, presidente, Luca GIABARDO ed Ezio SCARAMOZZINO, relatore, alla presenza del Sig. Alberto BERTOLDO, rappresentante dell’ A.I.A. : • dato atto che, con il ricorso in oggetto, la S.S.D. ATLETICO NOVARA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte dell’ EURO SPORTMANAGER, del calciatore BELLINI Sacha perché tesserato per altra società ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali e, in particolare, la vittoria a tavolino; • lette le controdeduzioni prodotte dalla EURO SPORTMANAGER che respinge in toto i motivi addotti dalla società reclamante e, segnatamente, dichiara che il suddetto calciatore risulta regolarmente tesserato dal 20/10/07 per la stessa società; • osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta effettivamente tesserato dal giorno 20/10/07 per la società EURO SPORTMANAGER; DELIBERA 1) di respingere il reclamo di che trattasi; 2) di confermare, conseguentemente, il risultato di 1 a 0, a favore della EURO SPORTMANAGER, acquisito sul campo; 3) di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo di € 130 (centotrenta) che deve essere addebitata alla Società ATLETICO NOVARA perché non versata.
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