COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della società U.S.D. MACELLAI in relazione alla gara FORTESAN GENOLA – MACELLAI del 12102007, Campionato di Terza CATEGORIA – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della società U.S.D. MACELLAI in relazione alla gara FORTESAN GENOLA - MACELLAI del 12102007, Campionato di Terza CATEGORIA - Girone C Seduta del 26107. Componenti: avv. Paolo Pavarini – Presidente, relatore – avv. Flavio Campagna,- avv. Luca Giabardo. Alla presenza del rappresentante A.I.A. sig. Bertoldo. Con ricorso inviato in data 17102007 la Società MACELLAI interpone reclamo per irregolare posizione del giocatore GRASSO Marco schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara essendo incluso tra i giocatori espulsi dal campo, squalificati per una gara, nel C.U. n. 11 del 11102007 della Delegazione Provinciale di Cuneo nella parte relativa alle gare del 2897. Detta squalifica non sarebbe mai stata scontata dal giocatore che avrebbe anche preso parte alla partita immediatamente successiva a quella in cui era stato espulso. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in quanto la Società ricorrente, pur asserendo di aver notificato copia del reclamo alla controparte, ha omesso di allegare la prova al ricorso così come previsto dall’art. 46 comma 5 C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la società U.S.D. MACELLAI tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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