COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 15 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.S.D. VIRTUS BRICHERASIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 1/11/07 sul Comunicato Ufficiale n. 11, del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in ordine alla gara VIRTUS BRICHERASIO – VANCHIGLIA del 20/10/07, valida per il Campionato under 18

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 15 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.S.D. VIRTUS BRICHERASIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 1/11/07 sul Comunicato Ufficiale n. 11, del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in ordine alla gara VIRTUS BRICHERASIO - VANCHIGLIA del 20/10/07, valida per il Campionato under 18 In seguito alla gara indicata all’oggetto il Giudice Sportivo comminava a carico del sig. GARNERO Renato, Presidente della VIRTUS BRICHERASIO, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 1/12/2007, in quanto al termine della gara lo stesso offendeva l’arbitro. Avverso al tale provvedimento il suddetto proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, per ottenere l’annullamento della sanzione. Rilevata la tempestività del reclamo è opportuno tuttavia evidenziare che lo stesso non poteva essere proposto, in quanto la sanzione comminata non è impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, il quale dispone che: “Non sono impugnabili in alcuna sede...i seguenti provvedimenti disciplinari:...b) inibizione per dirigenti...,fino ad un mese” P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e disponendo di conseguenza l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto dell’A.S.D. VIRTUS BRICHERASIO.
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