COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 15 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo della Società SPORTING 2001 avverso squalifica del giocatore GRECO Paolo di cui al C.U. n. 14 – Comitato provinciale di Novara del 01/11/07 in relazione alla gara SPORTING 2001 – GALLIATE del 27/10/07, Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20
del 15 Novembre 2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo della Società SPORTING 2001 avverso squalifica del giocatore GRECO Paolo di cui al C.U. n. 14 – Comitato provinciale di Novara del 01/11/07 in relazione alla gara SPORTING 2001 – GALLIATE del 27/10/07, Campionato Juniores Provinciale
Con ricorso tempestivamente proposto la Società SPORTING 2001 si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per sette giornate il giocatore Greco Paolo, chiedendone la riduzione.
La Società ricorrente sostiene che il comportamento del proprio tesserato sarebbe stato indotto dalla condotta violenta del giocatore avversario, Morello Salvatore, che lo avrebbe attinto con un pugno al volto provocandone la reazione. La ricorrente evidenzia, inoltre, come l’eccessività della sanzione emerga anche dal fatto che il Morello sia stato sanzionato dal Giudice Sportivo in misura ben più lieve – due sole giornate – nonostante si sia reso autore di un comportamento analogo e forse più grave.
Dall’esame del rapporto arbitrale e del supplemento di referto presenti in atti, emerge una ricostruzione del fatto che non conforta la tesi della ricorrente. Il direttore di gara ha, infatti, riferito di reciproche spinte tra i due giocatori, ma non di un pugno al volto che sarebbe stato sferrato dal Morello al Greco. Viene invece chiaramente evidenziata la condotta violenta del giocatore dello Sporting 2001, che dopo aver colpito con un pugno in faccia il Morello facendolo cadere a terra, continuava a tirargli pugni al volto fino a quando non intervenivano gli altri compagni di squadra per fermarlo.
Alla luce della ricostruzione ricavabile dai rapporti arbitrali, fonti di prova privilegiate, non paiono sussistere elementi che consentano di addivenire ad una riduzione della squalifica inflitta al giocatore Greco Paolo in relazione alla propria condotta reiteratamente violenta.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il ricorso in oggetto, confermando la squalifica per sette turni inflitta al giocatore GRECO Paolo.
Si addebita la tassa di reclamo che non risulta versata.
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