COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della U.S.D. MONTANARO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale Delegazione Provinciale di Aosta n. 12 del 31.10.2007, conseguenti ai fatti avvenuti in occasione della gara MONTANARO – ROMANO del 28.10.2007, valida per il campionato di Seconda categoria – girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della U.S.D. MONTANARO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale Delegazione Provinciale di Aosta n. 12 del 31.10.2007, conseguenti ai fatti avvenuti in occasione della gara MONTANARO - ROMANO del 28.10.2007, valida per il campionato di Seconda categoria - girone E Con due distinti ricorsi di analogo contenuto, uno dei quali sottoscritto anche dal Presidente della società U.S. Romano 2000 a conferma dei fatti così come descritti, la U.S.D. Montanaro impugna la decisione arbitrale di interruzione della gara e richiede la riduzione o l’annullamento delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai propri tesserati Actis Matteo e Pogliano Marco (squalifica per nove gare) e Facco Claudio (squalifica per sei gare). A sostegno delle proprie domande la ricorrente fornisce una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dal rapporto arbitrale, descrivendo una gara sostanzialmente corretta quantomeno sino alla decisione dell’arbitro di decretare la fine anticipata dell’incontro e sminuendo la gravità dei comportamenti ascritti ai propri tesserati squalificati. Va anche ricordato che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul successivo comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Aosta n. 13 del 7.11.2007, non ha omologato il risultato maturato sul campo all’atto della sospensione della gara ed ha attribuito alla Società Montanaro la sanzione della gara persa con il risultato di 0 – 3. Questa Commissione, letti i ricorsi ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritenuto in primo luogo opportuno disporre la riunione dei due ricorsi per economia di giudizio, esprime le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda la decisione dell’arbitro di interrompere la gara al minuto 34’ del secondo tempo, la stessa è stata assunta a seguito della notifica del provvedimento di espulsione al giocatore Actis Matteo, reo di avere spintonato vigorosamente il direttore di gara tentando di farlo cadere; dalla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi di Giustizia Sportiva, risulta che successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, il predetto giocatore colpiva l’arbitro con un forte schiaffo ad una mano, scaraventandogli lontano il taccuino. A questo punto l’arbitro veniva raggiunto da alcuni giocatori del Montanaro, incluso il capitano sig. Pogliano Marco, i quali lo accerchiavano e lo spintonavano, con atteggiamento pesantemente aggressivo e minaccioso. Non v’è dubbio pertanto che l’arbitro, temendo per la propria incolumità, con decisione pienamente rispettosa del disposto dell’art. 64 delle NOIF, fosse legittimato a decretare la sospensione della gara. Di tale decisone, dalla quale altrettanto legittimamente è conseguita la sanzione della perdita della gara, non può pertanto fondatamente dolersi la Società MONTANARO, non essendo sindacabile lo stato d’animo del direttore di gara che ha ritenuto non più sussistenti i requisiti minimi di sicurezza per portare a termine l’incontro. Per quanto riguarda l’entità delle squalifiche comminate ai tesserati Facco Claudio e Actis Matteo, le stesse appaiono congrue e commisurate alla gravità dei fatti agli stessi ascritti. Infatti il primo, espulso al 36’ del primo tempo per essersi rivolto all’arbitro con fare aggressivo e minaccioso, alla notifica del provvedimento persisteva in tale comportamento e doveva essere trattenuto dai compagni ed allontanato a forza dal terreno di gioco, ed anche nell’intervallo continuava a rivolgersi all’arbitro con fare minaccioso. Quanto al sig. Actis, si è già detto del gesto violento dallo stesso compiuto ai danni del direttore di gara e del fatto che a seguito del suo censurabile comportamento si sono verificati i fatti che hanno comportato la sospensione della gara. Per quanto riguarda infine la sanzione comminata al sig. Pogliano Marco, pur tenendosi conto della qualifica di capitano dallo stesso rivestita, in base alla descrizione dei fatti risultante dal rapporto arbitrale codesta Commissione ritiene equo disporre una lieve riduzione della squalifica; pare infatti che il comportamento tenuto dal sig. Pogliano debba essere censurato più per il fatto di avere preso parte all’accerchiamento dell’arbitro anziché intervenire per tutelare la sua incolumità, solidarizzando in tal modo con il comportamento minaccioso dei propri compagni di squadra, che non per avere tenuto in prima persona un comportamento violento. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo COSI’ PROVVEDE 1)Riduce a sei gare la squalifica comminata al giocatore Pogliano Marco; 2)Conferma per il resto i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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