COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società PRAIA avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 18 del 01/11/2007 della Delegazione Provinciale di Asti in relazione alla gara PRAIA – SPORTROERO del 28/10/2007, Campionato di Seconda Categoria Girone N

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società PRAIA avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 18 del 01/11/2007 della Delegazione Provinciale di Asti in relazione alla gara PRAIA – SPORTROERO del 28/10/2007, Campionato di Seconda Categoria Girone N Con ricorso tempestivamente proposto la Società U.S. PRAIA si duole dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Praia – Sportroero del 28/10/2007, con i quali venivano comminate le seguenti squalifiche e sanzioni: - squalifica per nove gare di VIARENGO Fabrizio - squalifica per cinque gare di CARBONERO Roberto - squalifica per cinque gare di PERALDO Cristian - squalifica per due gare di BALDESSIN Livio - squalifica per due gare di HANTU Valentin - squalifica per due gare di LAFLEUR Pablito - ammenda di euro 100,00 all’U.S. PRAIA Preliminarmente si dichiara l’inammissibilità del ricorso in oggetto in relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei tesserati Baldessin, Hantu e Lafleur, in quanto trattandosi di squalifica per sole due giornate il gravame non poteva essere proposto. Stesso discorso vale per la sanzione pecuniaria inflitta alla Società, trattandosi di ammenda inferiore ad Euro 150,00. Nel merito, la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel supplemento di rapporto presente agli atti, non lascia spazio a dubbi circa le precise responsabilità riferibili ai singoli tesserati. La fonte privilegiata evidenzia con estrema chiarezza e precisione le singole condotte dei calciatori sanzionati, i quali nel corso dell’incontro hanno tenuto un comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. All’episodio occorso al 36’ del primo tempo allorquando l’arbitro, dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, veniva accerchiato da numerosi giocatori del Praia (tra i quali venivano individuati il Viarengo, il Peraldo ed il Carbonero) e colpito con un pugno allo stomaco, ne seguivano altri che vedevano direttamente coinvolti proprio i tre giocatori che sono stati più gravemente sanzionati. In particolare, nel secondo tempo, successivamente al raddoppio dello Sportroero, i calciatori Carbonero, Viarengo e Peraldo, insultavano e minacciavano pesantemente il direttore di gara, tanto da indurlo ad arbitrare da quel momento soltanto in favore dell’U.S. Praia, in una gara che stava già proseguendo pro forma fin dal 36’ del primo tempo. La maggiore gravità della sanzione inflitta al giocatore Viarengo, trova poi la sua giustificazione nella condotta violenta da questi tenuta nei confronti di un avversario, in quanto al 36’ del secondo tempo colpiva con una gomitata al volto il sig. Caffer Andrea, provocandogli il sanguinamento del labbro superiore destro. La chiarezza e precisione della ricostruzione dei fatti ricavabile dal documento arbitrale rende superflue le attività istruttorie indicate dalla ricorrente. Tutto ciò considerato, la Commissione ritiene che le sanzioni disciplinari adottate dal Giudice Sportivo meritino conferma e, pertanto R I G E T TA il ricorso in esame, confermando le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati VIARENGO Fabrizio, CARBONERO Roberto, PERALDO Cristian, BALDESSIN Livio, HANTU Valentin e LAFLEUR Pablito. Conferma altresì la sanzione dell’ammenda di euro 100,00 a carico della società U.S. PRAIA. Si addebita la tassa di reclamo che non risulta versata.
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