COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo proposto dalla A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara PEDONA BORGO S.DALMAZZO – VALVERMENAGNA disputatasi il 27/10/2007 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone A (punto 8.3 del comunicato ufficiale n. 14 del 1/11/2007 della Delegazione Provinciale di Cuneo)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo proposto dalla A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara PEDONA BORGO S.DALMAZZO – VALVERMENAGNA disputatasi il 27/10/2007 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone A (punto 8.3 del comunicato ufficiale n. 14 del 1/11/2007 della Delegazione Provinciale di Cuneo) La A.C. PEDONA BORGO S.DALMAZZO ha proposto rituale e tempestivo ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in riferimento alla gara PEDONA – VALVERMENAGNA disputatasi il 27/10/2007 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone A. La Società reclamante, in particolare, lamenta l’eccessiva durata del periodo di inibizione, fino al 31/12/2009, inflitta ai propri dirigenti DARDANELLI Giuseppe e MOLINA Alessandro, ritenendolo abnorme in riferimento all’effettivo comportamento tenuto dagli stessi. La Società PEDONA BORGO S. DALMAZZO, pur ammettendo che l’arbitro sia stato spintonato contro il muro del passaggio agli spogliatoi, forse, dai giocatori che rientravano animosamente al termine della partita, smentisce che siano stati i due dirigenti sunnominati a mettere in atto tale gesto sconsiderato. La Commissione Disciplinare, riunita nella seduta del 9/11/2007 e composta dagli Avvocati Paolo PAVARINI, Presidente, Loris VILLANI ed Ezio SCARAMOZZINO, relatore, alla presenza del Signor Alberto BERTOLDO, rappresentate dell’A.I.A., • esaminato il rapporto di gara ed il circostanziato supplemento del 28/10/2007 dell’arbitro, nonché il rapporto di gara redatto dall’osservatore arbitrale, designato per l’occasione dalla Sezione di Cuneo, dai quali si può evincere che gli atti di violenza lamentati dall’arbitro sono certamente da attribuire ai dirigenti DARDANELLI e MOLINA, oltre che a numerosi giocatori del PEDONA, non identificati per la concitazione del momento; • respinta la richiesta di confronto con il direttore di gara e con l’osservatore, in quanto il contraddittorio fra gli ufficiali di gara e le parti interessate non è consentito dalla previsione normativa dell’art. 34, n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva; • ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare accoglimento, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, in considerazione del fatto che l’arbitro non ha fortunatamente lamentato alcuna conseguenza di carattere fisico e tenuto conto della fattiva collaborazione prestata al termine della vicenda dal Sig. MOLINA, come riferito nel proprio rapporto dall’osservatore; DELIBERA di fissare al 30/06/2009 il termine del periodo di inibizione inflitto ai Signori DARDANELLI Giuseppe e MOLINA Alessandro, dirigenti della A.C. PEDONA BORGO S. DALMAZZO, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it