COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 22 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f) Ricorso della Società OMEGNA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 811 7 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola in relazione alla gara STRESA SPORTIVA – OMEGNA CALCIO del 28102007, Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21
del 22 Novembre 2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Ricorso della Società OMEGNA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 811 7 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola in relazione alla gara STRESA SPORTIVA - OMEGNA CALCIO del 28102007, Campionato Allievi Provinciale
Con ricorso inviato in data 14112007 la Società OMEGNA CALCIO si duole della decisione con la quale il Giudice Sportivo ha disposto di mandare a ripetere la gara indicata in oggetto e chiede che venga omologato il risultato conseguito sul campo.
Il reclamo, pur fondato, non può essere esaminato nel merito in quanto la Società ricorrente, ha omesso di inviare copia dell’atto alla controparte o comunque di allegare la prova al ricorso così come previsto dall’art. 46 comma 5 C.G.S per i casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo in oggetto e la Società A.S.D. OMEGNA CALCIO tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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