COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società EUROSPORTMANAGER in relazione alla gara VIGNALE – EUROSPORTMANAGER del 11112007, Campionato di III Categoria Girone Unico Novara
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22
del 29 Novembre 2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della Società EUROSPORTMANAGER in relazione alla gara VIGNALE - EUROSPORTMANAGER del 11112007, Campionato di III Categoria Girone Unico Novara
Con ricorso inviato in data 1311 7 la Società EURO-SPORTMANAGER interpone reclamo per irregolare posizione dei giocatori SHKURTA Loran e TNAINCHI Abdelkrim schierati dalla società avversaria nella gara in oggetto
Sostiene la Società ricorrente che i suddetti calciatori non poteva prendere parte alla gara in quanto non in regola col tesseramento.
Come risulta da due distinte note dell’Ufficio Tesseramenti del 1211 7, sia lo SHKURTA Loran nato il 19284 che il TNAINCHI Abdelkrim nato il 301073 sono tesserati per la società VIGNALE a far data dal 911 7 e pertanto l’1111 7, giorno della partita erano in regola col tesseramento e potevano prendervi parte.
La società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto è infondato e pertanto la Commissione Disciplinare
RIGETTA
il reclamo dichiarando la società A.S.D. EURO-SPORTMANAGER tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata
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