COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della A.S.D. TORNACO CALCIO avverso la posizione del giocatore Martani Claudio, schierato dalla U.S.D. JUNIOR SAN GAUDENZIO in occasione della gara TORNACO CALCIO – JUNIOR S. GAUDENZIO del 4.11.2007, valida per il campionato di III categoria gir. A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della A.S.D. TORNACO CALCIO avverso la posizione del giocatore Martani Claudio, schierato dalla U.S.D. JUNIOR SAN GAUDENZIO in occasione della gara TORNACO CALCIO - JUNIOR S. GAUDENZIO del 4.11.2007, valida per il campionato di III categoria gir. A Con il reclamo in oggetto la A.S.D. Tornaco Calcio lamenta l’utilizzo illegittimo da parte della società Junior S. Gaudenzio del giocatore Martani Claudio, affermando che il medesimo alla data del 4.11.2007 non risultava ancora regolarmente tesserato per la società stessa; afferma inoltre la ricorrente che in ogni caso il sig. Martani non avrebbe potuto partecipare alla gara in questione, non avendo ancora scontato la squalifica di un turno allo stesso comminata al termine del campionato 2006/2007. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Questa Commissione, effettuate le verifiche del caso, ha infatti potuto accertare come in realtà il giocatore Martani Claudio sia stato tesserato per la JUNIOR S. GAUDENZIO soltanto a far data dal 10.11.2007 e, quindi, tale società non avesse diritto di utilizzare il giocatore in occasione della gara indicata in epigrafe. In conseguenza della fondatezza su tale punto delle doglianze della ricorrente, il secondo motivo di reclamo deve considerarsi assorbito. Per tali motivi la Commissione Disciplinare COSI’ PROVVEDE - commina alla U.S.D. Junior San Gaudenzio la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio: TORNACO CALCIO / JUNIOR S. GAUDENZIO 3 – 0 nonché la sanzione dell’ammenda di € 150,00; -Squalifica per una gara il giocatore Martani Claudio; -Squalifica per tre mesi il dirigente accompagnatore della U.S.D. Junior S. Gaudenzio sig. Bova Marco Guerrino (tessera FIGC n. 16609); Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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