COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Ricorso della Società VALLORCO 1912 A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al punto 4.1.16 del Comunicato Ufficiale n. 20 del 15.11.2007 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in ordine alla gara RIVAROLO – VALLORCO disputata il 04.11.2007, Campionato Giovanissimi Regionali Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 29 Novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Ricorso della Società VALLORCO 1912 A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al punto 4.1.16 del Comunicato Ufficiale n. 20 del 15.11.2007 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in ordine alla gara RIVAROLO – VALLORCO disputata il 04.11.2007, Campionato Giovanissimi Regionali Fascia B La società Vallorco nel suo ricorso, inviato in data 21.11.07, si duole della decisione con la quale il Giudice Sportivo ha disposto la perdita della gara nei suoi confronti e chiede, nelle sue motivazioni, la ripetizione dell’incontro in questione per errore tecnico del direttore di gara. Il reclamo non può essere esaminato nel merito in quanto la Società ricorrente ha omesso di inviare copia dei motivi di contestazione alla controparte o comunque di allegare l’attestazione dell’invio al ricorso in oggetto come previsto dall’ art 46 comma 5 C.G.S. nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito. Per questi motivi, Commissione Disciplinare, delibera : • di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto; • di disporre l’addebito alla ricorrente della tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.
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