COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della SOCIETÀ SPARTA MILLEFONTI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.16 della Delegazione provinciale di Torino dell’8.11.2007 in riferimento alla gara RINASCITA – SPARTA MILLEFONTI del 4.11.2007 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della SOCIETÀ SPARTA MILLEFONTI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.16 della Delegazione provinciale di Torino dell’8.11.2007 in riferimento alla gara RINASCITA – SPARTA MILLEFONTI del 4.11.2007 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A La società SPARTA MILLEFONTI si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore ALLEGRA Giacomo (squalifica sino al 26.11.2007) e ne chiede l’annullamento. Il ricorso deve però essere dichiarato inammissibile ai densi dell’art.45 comma 3 lett. B) C.G.S. in quanto trattasi di squalifica non impugnabile. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società SPARTA MILLEFONTI. Pone a carico della Società SPARTA MILLEFONTI la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta versata.
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