COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo della Società PAESANA VALLE PO avverso decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara SPORTGENTE – PAESANA VALLE PO con riferimento alla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore IEZZI Alessandro pubblicata sul c.u. n. 17 del 22.11.2007

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo della Società PAESANA VALLE PO avverso decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara SPORTGENTE – PAESANA VALLE PO con riferimento alla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore IEZZI Alessandro pubblicata sul c.u. n. 17 del 22.11.2007 La C.D., rappresentata dai signori avvocati: Paolo Pavarini, Ezio Scaramozzino, Loris Villani e Claudio Strata e con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri delibera quanto segue: Con il reclamo in oggetto la Società PAESANA VALLE PO censura la decisione del G.S. che ha squalificato per 5 giornate il giocatore IEZZI ALESSANDRO a seguito della condotta violenta posta in essere nei confronti degli avversari. In particolare i ricorrenti sottolineano che il giocatore IEZZI si è limitato unicamente a difendere il proprio compagno di squadra MONDINO Mattia nel momento in cui questi era vittima di una aggressione di molti giocatori avversari e di alcuni spettatori. La C.D. ritiene di dover accogliere il ricorso: secondo la ricostruzione offerta anche dal direttore di gara, il giocatore IEZZI Alessandro è effettivamente intervenuto per difendere il proprio compagno di squadra nel momento in cui questi era oggetto di un vero e proprio pestaggio da parte di ben 5 giocatori avversari. Non solo, sempre secondo quanto riferito dal direttore di gara ai 5 giocatori avversari si erano anche aggiunti degli spettatori che in parte tenevano fermo il Mondino ed in parte infierivano sullo stesso unitamente ai 5 giocatori di cui si è detto. E tale ricostruzione non viene davvero messa in dubbio da nessun elemento, palese quindi essendo il fatto che IEZZI Alessandro sia intervenuto animato da spirito difensivo verso un proprio compagno di squadra che poi, sempre secondo il rapporto di gara, è risultato gravemente ferito proprio a causa di quel pestaggio. Hanno ragione i ricorrenti a dolersi anche del trattamento sanzionatorio inflitto dal Giudice Sportivo, poiché appare davvero iniquo applicare la stessa squalifica di 5 giornate agli aggressori ed al soggetto che interviene per sedare la lite e difendere un compagno vittima di un pestaggio. In ogni caso la C.D. ritiene assolutamente non punibile la condotta del giocatore IEZZI per le ragioni sopra specificate. Così deciso in data 30 novembre 2007 alle ore 14,55 P.Q.M. Accoglie il ricorso e di conseguenza annulla la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Alessandro IEZZI. Nulla dispone sulla tassa.
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