COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale g) Reclamo della Società DOGLIANI avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati al punto 8.4 sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 22.11.2007 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in riferimento alla gara DOGLIANI – SANFRE’ disputata il 18.11.2007, Campionato Allievi Provinciali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale g) Reclamo della Società DOGLIANI avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati al punto 8.4 sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 22.11.2007 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in riferimento alla gara DOGLIANI – SANFRE’ disputata il 18.11.2007, Campionato Allievi Provinciali Oggetto del reclamo di cui si tratta è la squalifica dei giocatori Rossi Cristiano per sei gare e Mozzato Simone per cinque gare. La Società Dogliani ha manifestato stupore ed incredulità per l’entità delle sanzioni comminate ai propri tesserati, ritenendola abnorme ed assolutamente ingiustificata rispetto a quanto verificatosi. Si fa dei fatti medesimi un’ampia e diffusa esposizione sulla base della quale viene richiesta la riduzione in modo sostanziale delle sanzioni summenzionate. Tale richiesta è basata su una ricostruzione dei fatti dalla quale emergerebbe una minore gravità del comportamento rissoso e della condotta violenta tenuta dai due giocatori a fine gara nella rissa verso gli avversari. Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti esposti nel rapporto di gara che, come risaputo, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. L’arbitro ha infatti chiaramente riferito nel suo referto che nella rissa scoppiata al termine della gara sul terreno di gioco notava per la società Dogliani il giocatore Rossi Cristiano, capitano, che, forse provocato, si scagliava contro un avversario tirando calci e pugni e il giocatore Demarca Francesco che colpiva con un forte pugno un avversario. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, delibera : - di respingere il ricorso in oggetto; - di confermare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in prima istanza; - di disporre l’addebito alla ricorrente della tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.
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