COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S.D. GIAROLE CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara GIAROLE – PRO PALAZZOLO disputatasi il 18/11/07 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone M. (Punto 3.1. del Comunicato Ufficiale N° 16 del 22/11/07 della Delegazione Provinciale di Vercelli)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S.D. GIAROLE CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara GIAROLE – PRO PALAZZOLO disputatasi il 18/11/07 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone M. (Punto 3.1. del Comunicato Ufficiale N° 16 del 22/11/07 della Delegazione Provinciale di Vercelli) Con il reclamo in oggetto, la U.S.D. GIAROLE CALCIO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito degli accadimenti occorsi durante lo svolgimento della gara GIAROLE – PRO PALAZZOLO, disputata il 18/11/07 nell’ambito del Girone M del Campionato di Seconda Categoria, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga ridotta la squalifica fino al 18/05/08 inflitta al proprio allenatore Sig. MARCELLINO Venanzio. In particolare, la Società reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio allenatore, nega che il Sig. MARCELLINO abbia spintonato con violenza il direttore di gara e, comunque, una volta allontanato dal campo al termine della prima frazione di gioco, lo stesso non ha assolutamente reiterato le proteste in quanto nel secondo tempo non ha più seguito l’incontro. Il Direttore di gara nel suo rapporto riferisce che, al termine del primo tempo, ha allontanato dal terreno di gioco il Sig. MARCELLINO perché questi lo aveva minacciato. A seguito dell’espulsione, il suddetto allenatore lo spintonava con violenza contro la rete di recinzione e, nel contempo, reiterava le minacce e gli insulti. Dall’esame della motivazione del provvedimento di squalifica si rileva che il Giudice Sportivo, non solo attribuisce al Sig. MARCELLINO gli insulti e le minacce nei confronti dell’arbitro, oltre allo spintone contro la rete di recinzione, ma anche la reiterazione degli insulti e delle minacce durante il secondo tempo. Il direttore di gara, oltre a riferire le scuse per il comportamento del proprio allenatore rivoltegli dal capitano della squadra durante l’intervallo, conclude il rapporto segnalando che nessuna ulteriore infrazione veniva commessa dall’allenatore in questione, ma attribuisce al pubblico le minacce e gli insulti a lui indirizzati nel secondo tempo. La discrepanza rilevata, fra il rapporto arbitrale e le motivazioni del Giudice Sportivo, è utile a sminuire la portata degli addebiti nei confronti dell’allenatore e, quindi, per questi motivi, in parziale accoglimento del proposto ricorso, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA di ridurre fino al 18 APRILE 2008 la squalifica inflitta al Sig. MARCELLINO Venanzio, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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