COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società Sportiva calcio FCD BICOCCA – CASALEGGIO avverso il provvedimento del giudice sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FGCI-LND-NOVARA n. 19 del 6.12.2007 relativo alla gara BICOCCA-CASALEGGIO 2006 del 2.12.2007

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società Sportiva calcio FCD BICOCCA - CASALEGGIO avverso il provvedimento del giudice sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FGCI-LND-NOVARA n. 19 del 6.12.2007 relativo alla gara BICOCCA-CASALEGGIO 2006 del 2.12.2007 La C.D., riunitasi in data 14 dicembre 2007 con la presenza dell’Avvocato Alfredo REPETTI, dell’avv. Loris VILLANI e dell’avvocato Claudio Strata ed avuta la rappresentanza dell’Associazione Arbitri, con riferimento al reclamo in oggetto osserva quanto segue: i ricorrenti reclamano contro la decisione del Giudice Sportivo che ha assegnato gara persa ad entrambe le squadre. In realtà i fatti descritti dall’arbitro nel supplemento di rapporto – assai preciso e particolareggiato - sono estremamente gravi. Il reclamo pertanto deve essere respinto nella parte in cui si chiede l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 250. Diverso il discorso per la parte del reclamo con la quale si chiede di annullare la sanzione della perdita della gara. I ricorrenti, infatti, non hanno dato la prova dell’invio della copia del reclamo alla società avversaria, come richiede il regolamento per i casi in cui i reclami abbiano come obiettivo la modifica del risultato della gara medesima già omologato. Nella reclamo non si fa nemmeno riferimento al fatto di aver dato comunicazione alla società CASALEGGIO con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso pertanto, al di là del merito che appare già infondato, non merita di essere accolto in quanto inammissibile. PQM La C.D. delibera di adottare i seguenti provvedimenti: - dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa. - Respinge nella parte in cui chiede l’annullamento dell’ammenda di 250 €.
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