COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 10 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società PRO GHEMME avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 6122007 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara SPORTING 2000 – PRO GHEMME disputata in data 2122007, Campionato di Terza Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 10 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società PRO GHEMME avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 6122007 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara SPORTING 2000 - PRO GHEMME disputata in data 2122007, Campionato di Terza Categoria Con ricorso inviato in data 11122007 la Società PRO GHEMME impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31127 l’allenatore sig. QUARNA Diego e per cinque gare il giocatore NAGGI Nicola e chiede la revoca della prima sanzione e la riduzione della seconda. Va innanzi tutto sottolineato che, per quanto attiene alla prima sanzione, l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lett. b) nuovo C.G.S. (in vigore dall’177) che fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili include: “ l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”. Pertanto sotto tale profilo il reclamo va ritenuto inammissibile. In riferimento al provvedimento disciplinare assunto nei confronti del giocatore, la società ricorrente, sostiene che la sanzione è eccessiva rispetto alla gravità della condotta del NAGGI, il quale si sarebbe semplicemente limitato a contestare solo verbalmente e “con eccitazione agonistica” la decisione dell’arbitro di espellerlo. In ogni caso la squalifica per cinque gare sarebbe eccessivamente severa. In relazione al secondo punto il ricorso merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S in vigore dall’117). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che il NAGGI per reazione in seguito all’espulsione spintonava il direttore di gara mettendogli le mani sul petto. Va tuttavia rilevato che neppure nella descrizione dell’arbitro il fatto appare connotato da quel grado di violenza che l’entità della punizione inflitta mira a sanzionare. In altre parole, l’arbitro è stato certamente toccato ed anche spinto ma per eccesso di foga nella protesta e non con l’intenzione di vendicare in modo violento un presunto torto subito. Proprio in considerazione di tale circostanza appare congruo determinare l’entità della sanzione al di sotto del minimo previsto per i comportamenti violenti dall’art. 19 lett. c) C.G.S. e pertanto la squalifica va ridotta a tre gare.. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo della società PRO GHEMME RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore NAGGI Nicola rideterminando la durata in tre gare. Dichiara inammissibile la restante parte del reclamo. Dispone la restituzione della tassa di reclamo pari ad € 130 già versata.
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