COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 10 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società MADONNA DI CAMPAGNA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 6122007 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara NICHELINO – MADONNA DI CAMPAGNA disputata in data 1122007, Campionato Juniores Provinciale Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 10 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società MADONNA DI CAMPAGNA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 6122007 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara NICHELINO - MADONNA DI CAMPAGNA disputata in data 1122007, Campionato Juniores Provinciale Girone C Con ricorso inviato in data 13122007 la Società MADONNA DI CAMPAGNA impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 3069 il giocatore FILIPPI Livio e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, riconosce la gravità della condotta addebitata al proprio giocatore e, nello scusarsi, tiene a precisare che il gesto non era assolutamente premeditato e non era nell’intenzione del medesimo far male all’arbitro. Cio dovrebbe indurre ad una valutazione meno rigorosa dell’accaduto. Il ricorso merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S in vigore dall’117). Nel caso di specie, il rapporto riferisce in modo puntuale e preciso che il FILIPPI, dopo essere stato espulso colpiva con un pugno all’anca l’arbitro procurandogli lieve dolore e, successivamente, raccoglieva una zolla di terra lanciandola contro l’arbitro medesimo. Uscito dal campo, prendeva a calci, danneggiandolo, un bidone della società ospitante. L’oggettiva gravità del fatto è riconosciuta dalla medesima società ricorrente la quale auspica un semplice ridimensionamento della sanzione. Effettivamente, avuto riguardo agli scarsi effetti lesivi e considerato che il deprecabile episodio non ha compromesso il regolare svolgimento della gara, la sanzione per la condotta violenta ai danni dell’arbitro può essere contenuta entro l’anno di squalifica, cui deve aggiungersi poco meno di un mese per l’atto vandalico. Il periodo di durata della squalifica viene pertanto rideterminato fino al 31122008. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della società MADONNA DI CAMPAGNA RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore FILIPPI Livio rideterminandone la durata fino al 31128. Dichiara inammissibile la restante parte del reclamo. Dispone la restituzione della tassa di reclamo pari ad € 130 già versata
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