COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 24 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della Società RIVOLI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al punto 3.1.9 del Comunicato Ufficiale n. 27 del 10.01.2008 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in ordine alla gara RIVOLI – ALPIGNANO del 15.12.2007, Torneo Regionale Allievi Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 24 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della Società RIVOLI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al punto 3.1.9 del Comunicato Ufficiale n. 27 del 10.01.2008 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in ordine alla gara RIVOLI – ALPIGNANO del 15.12.2007, Torneo Regionale Allievi Fascia B La Società ACD RIVOLI ha proposto reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla gara in oggetto che si sarebbe dovuta disputare alle ore 16 del 15.12.2007 e non disputata per il mancato arrivo di entrambe le squadre entro il tempo di attesa. La reclamante afferma di aver ricevuto, nella mattina stessa dell’incontro, una telefonata da parte di una persona del Comitato Regionale che non si è qualificata ma ha comunicato l’annullamento dell’incontro previsto per il pomeriggio. A conferma della comunicazione orale sarebbe dovuta giungere in sede documentazione cartacea via fax, mai pervenuta. E’ prassi della Segreteria del Comitato Regionale, in queste situazioni, recepire ed evadere le istanze delle Società fatte pervenire sia telefonicamente che via fax; la Segreteria quindi non assume alcuna iniziativa diretta. Il direttore di gara nel suo rapporto precisa che giunto al campo di gioco alle 15.30 ha atteso il tempo previsto dal regolamento e non presentandosi alcuna squadra alle ore 16.40 faceva rientro in sede. Questa Commissione Disciplinare pertanto ritiene che il reclamo debba essere disatteso e delibera: • di respingere il proposto ricorso; • di confermare le decisioni assunte in prima istanza dal Giudice Sportivo; • di disporre l’addebito alla ricorrente della relativa tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.
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