COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 24 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società Polisportiva ROCCHESE avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara ROCCHESE – S. CARLO (Campionato Seconda categoria – Girone F gara del 2 Dicembre 2007)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30
del 24 Gennaio 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della Società Polisportiva ROCCHESE avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara ROCCHESE – S. CARLO (Campionato Seconda categoria - Girone F gara del 2 Dicembre 2007)
PREMESSO CHE
- la società Polisportiva ROCCHESE (in appresso ROCCHESE) ha presentato, a mezzo reclamo inviato in data 12 dicembre 2007, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato Solero Alessandro –squalificato fino al 31 dicembre 2008 con la seguente motivazione: “per aver reagito ad un fallo subito con un calcio alla schiena a un giocatore avversario che era a terra, …colpiva nuovamente lo stesso giocatore fuori dal terreno di gioco, con una testata …. necessitava il trasporto con l’ambulanza in ospedale”-, in esito alla gara ROCCHESE – SAN CARLO del 2 dicembre 2007 pubblicati sul C.U n. 25 del 5 dicembre 2007, chiedendo la revisione dei provvedimenti adottati.
- nel proprio ricorso ROCCHESE riferisce le circostanze che hanno condotto all’irrogazione della squalifica in questione e in particolare evidenzia come la sanzione comminata debba ritenersi eccessiva. Più in particolare, nel ricorso viene riconosciuto che il giocatore Solero ha effettivamente avuto una reazione dopo avere subito un fallo e così colpito l’avversario che si trovava a terra, ma viene, viceversa, contestata recisamente la diversa circostanza secondo cui il Solefro avrebbe successivamente colpito, fuori dal terreno di gioco, con una testata il medesimo giocatore avversario. A seguito di questo secondo episodio il giocatore Bevilacqua della San Carlo si accasciava al suolo e successivamente, chiamata l’ambulanza, veniva trasportato all’ospedale.
In relazione al secondo dei fatti evocati, il reclamo espone che il giocatore Solero (espulso per doppia ammonizione a seguito della reazione al fallo) mentre stava per raggiungere gli spogliatoi incrociava il giocatore avversario Bevilacqua (nel frattempo sostituito); all’incontro tra i due giocatori che stavano abbandonando il terreno di gioco seguiva un diverbio, con reciproci spintoni: in tale contesto nessuna testata veniva sferrata al giocatore Bevilacqua. Questi – a dire del ricorso potrebbe essersi gettato a terra, simulando. Nel ricorso della Rocchese inoltre viene evidenziato che il direttore di gara non aveva avuto alcuna conoscenza diretta dello scontro verificatosi fuori dal terreno di gioco ma mentre a gara in corso si stava svolgendo una fase di gioco dalla parte opposta del terreno rispetto al punto in cui si trovavano Solero e Bevilacqua. Per tali ragioni ROCCHESE chiede, nel reclamo inoltrato, la riduzione della squalifica irrogata al proprio giocatore Solero.
-In relazione a quanto precede si dà in primo luogo atto che il contenuto del reclamo è stato confermato in occasione dell’audizione dei dirigenti (Presidente e Vice Presidente) della società Rocchese, audizione richiesta nel ricorso e avvenuta in data 18 gennaio 2008.
Ciò ricordato,deve anche rilevarsi come dall’esame degli atti di gara e in particolare dal referto arbitrale si rilevi come l’arbitro, nel descrivere l’episodio avvenuto fuori dal terreno di gioco, non individui in maniera certa e univoca la dinamica che ha determinato l’accasciarsi del giocatore Bevilacqua. Infatti l’arbitro, ne l proprio referto, così si esprime “al 40’ del secondo tempo Bevilacqua ha ricevuto un pugno o una testata e si accasciava a terra…”.
-Ora, la formulazione ambigua utilizzata dall’arbitro nel referto conduce a due distinte considerazioni: in primo luogo, quanto riferito dall’arbitro non è stato correttamente rilevato nella motivazione del provvedimento del giudice sportivo oggetto del reclamo. In tale decisione semplicemente si indica che Solero avrebbe colpito Bevilacqua con una testata trascurando l’incertezza presente nel referto). In secondo luogo –e soprattutto- la non univocità della descrizione conferma quanto sostenuto nel reclamo e cioè che l’arbitro non abbia personalmente visto l’accaduto nel suo verificarsi ma si sia basato su circostanze riportate da terzi.
- Stante quanto precede, e così in presenza della conferma di una non conoscenza diretta da parte del direttore di gara della dinamica dell’episodio sanzionato, non è possibile esprimere alcuna valutazione dell’accaduto e conseguentemente contestare –come fa il giudice sportivo- al giocatore Solero comportamenti particolarmente violenti.
-In base a tali argomentazioni il reclamo merita di essere accolto: in effetti la sanzione comminata è in parte giustificata (in particolare risulta confermata la reazione violenta del giocatore Solero in occasione della seconda ammonizione, così come la circostanza -riconosciuta anche nel reclamo- del successivo diverbio fuori dal terreno di gioco) pur se non è possibile affermare che in occasione del secondo episodio Solero abbai effettivamente colpito l’avversario vuoi con un pugno vuoi con una testata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
ACCOGLIE PARZIALMENTE
Il ricorso presentato da POLISPORTIVA ROCCHESE avverso alla squalifica pronunciata nei confronti del calciatore Alessandro Solero. Per effetto del parziale accoglimento la squalifica di Alessandro Solero, originariamente inflitta sino al 31 Dicembre 2008, viene ridotta a tutto il 30 Settembre 2008. Nulla dispone in ordine alla tassa non versata all’atto del reclamo.
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