COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della Società CARAGLIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 25 del 20.12.2007 di codesto Comitato Regionale con riferimento alla gara CARAGLIO – BARGE del 16.12.2007 valida per il Campionato di I categoria – Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della Società CARAGLIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 25 del 20.12.2007 di codesto Comitato Regionale con riferimento alla gara CARAGLIO – BARGE del 16.12.2007 valida per il Campionato di I categoria – Girone G Il reclamo in oggetto con il quale la Società CARAGLIO reclama avverso la decisione del G;.S. di considerare valido il rinvio della gara CARAGLIO – BARGE per impraticabilità del campo disposto dal direttore di gara in data 16.12.2007 nonostante la mancata presentazione della società avversaria, è fondato e merita accoglimento. Risulta, infatti, violata nel caso di specie le norme di cui all’art.17 comma 3 C.G.S, in combinato disposto con le disposizioni di cui agli artt.53-54-55 N.O.I.F., che impongono l’obbligo alle squadre di presentazione al campo di gara nei termini previsti salvo sussistano cause di forza maggiore. La società BARGE, invece, non si è presentata come emerge dal rapporto arbitrale ove il direttore di gara dà atto che ha aspettato 45’ prima di decidere il rinvio della partita a causa della neve. Né detta società ha fornito giustificazione alcuna che potesse eventualmente essere valutata sotto il profilo della sussistenza o meno della causa di forza maggiore. Nel caso in questione, il direttore di gara, nella parte del suo rapporto riservato alle annotazioni delle cause per le quali non si è dato inizio alla partita, avrebbe dovuto annotare come prima causa la mancata presentazione e, soltanto successivamente, dare atto della impraticabilità del campo Tutto ciò premesso il ricorso merita accoglimento. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.17 commi 1 e 3 del C.G.S. infligge alla società BARGE la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio: CARAGLIO – BARGE 3-0 b) infligge alla società BARGE la penalizzazione di 1 punto in classifica. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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