COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società CARAGLIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 25 del 20.12.2007 di codesto Comitato Regionale con riferimento alla gara CARAGLIO – VIRTUS BRICHERASIO del 16.12.2007 valida per il Campionato Regionale Juniores Sperimentale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32
del 31 Gennaio 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo della Società CARAGLIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 25 del 20.12.2007 di codesto Comitato Regionale con riferimento alla gara CARAGLIO – VIRTUS BRICHERASIO del 16.12.2007 valida per il Campionato Regionale Juniores Sperimentale
Il reclamo in oggetto con il quale la Società CARAGLIO reclama avverso la decisione del G;.S. di considerare valido il rinvio della gara CARAGLIO – VIRTUS BRICHERASIO per impraticabilità del campo disposto dal direttore di gara in data 16.12.2007 nonostante la mancata presentazione della società avversaria, è fondato e merita accoglimento.
Risulta, infatti, violata nel caso di specie le norme di cui all’art.17 comma 3 C.G.S, in combinato disposto con le disposizioni di cui agli artt.53-54-55 N.O.I.F., che impongono l’obbligo alle squadre di presentazione al campo di gara nei termini previsti salvo sussistano cause di forza maggiore.
La società VIRTUS BRICHERASIO, invece, non si è presentata come emerge dal rapporto arbitrale ove il direttore di gara dà atto che ha aspettato 45’ prima di decidere il rinvio della partita a causa della neve.
In realtà, il direttore di gara, nella parte del suo rapporto riservato alle annotazioni delle cause per le quali non si è dato inizio alla partita, avrebbe dovuto annotare come prima causa la mancata presentazione e, soltanto successivamente, dare atto della impraticabilità del campo
Le giustificazioni della VIRTUS BRICHERASIO pervenute in sede di controdeduzioni relative al fatto che la società aveva deciso di non mettersi in viaggio per non mettere in pericolo l’incolumità dei propri ragazzi, inoltre a Caraglio veniva segnalata la presenza di molta neve, le partite del Comitato di Pinerolo erano state sospese ed il campo in questione era comunque impraticabile, non rilevano.
Anzitutto, le condizioni climatiche in inverno sono sempre poco agevoli per le società che devono affrontare le trasferte, ma soltanto in determinati casi integrano la circostanza della forza maggiore che esonererebbe dall’obbligo di presentarsi: non risulta che nel caso in questione vi siano stati bollettini o comunicazioni della Protezione Civile che invitassero a non mettersi in viaggio sulle strade di collegamento al comune di Caraglio; in secondo luogo, proprio la circostanza che il Comitato di Pinerolo avesse deciso di rinviare ex officio tutte le partite di propria pertinenza, mentre analoga decisione non era stata assunta dal Comitato di Cuneo, dimostra che la situazione non era poi così difficile; infine, l’impraticabiltà del campo è stata accertata dall’arbitro solo nel momento in cui il medesimo si è presentato sul luogo e, pertanto, tale circostanza non poteva essere conosciuta dalla società BRICHERASIO e, in ogni caso, non avrebbe giustificato la sua mancata presentazione.
Da ultimo, si osservi che la VIRTUS BRICHERASIO, in ogni caso, non ha fatto pervenire alcuna comunicazione né alla società avversaria, né alla sede della rappresentanza arbitrale, né al Comitato Regionale, insomma a nessuno, la decisione di non presentarsi al campo di gara.
Tutto ciò premesso il ricorso merita accoglimento.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare,
c) ai sensi dell’art.17 commi 1 e 3 del C.G.S. infligge alla società VIRTUS BRICHERASIO la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio:
CARAGLIO – BRICHERASIO 3-0
d) infligge alla società VIRTUS BRICHERASIO la penalizzazione di 1 punto in classifica.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società CARAGLIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 25 del 20.12.2007 di codesto Comitato Regionale con riferimento alla gara CARAGLIO – VIRTUS BRICHERASIO del 16.12.2007 valida per il Campionato Regionale Juniores Sperimentale"