COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della Società ALPIGNANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 1012008 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara RIVOLI – ALPIGNANO disputata in data 15122007, Campionato Regionale Allievi Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della Società ALPIGNANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 1012008 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara RIVOLI - ALPIGNANO disputata in data 15122007, Campionato Regionale Allievi Girone F Con ricorso inviato in data 13122007 la Società ALPIGNANO impugna il provvedimento in oggetto, con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda per € 103 entrambe le Società concorrenti e chiede che venga disposto il recupero della gara. La Società ricorrente, sostiene che la propria squadra si è regolarmente presentata al campo di gioco del RIVOLI e che il mancato accesso agli spogliatoi è da attribuire alla condotta dei dirigenti della Società ospitante. Il reclamo riporta cronistoria dettagliata della giornata da cui, in sintesi, risulta che alle 14,30 la squadra al completo, allenatore e dirigenti, presentatisi al campo, venivano informati dal Sig. Azzolina, dirigente del RIVOLI, dell’esistenza di una telefonata e di un fax della Federazione con cui si comunicava il rinvio della partita. La notizia veniva poco dopo confermata dal sig. Renzi segretario del RIVOLI. interpellato dal segretario dell’ALPIGNANO. Dopo aver atteso notizie più precise, non avendo visto l’arbitro, essendo chiuso l’accesso agli spogliatoi ed inibito l’accesso ai tifosi, dietro nuova sollecitazione del Cipriano, decidevano di fare ritorno alla propria sede. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova “circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S in vigore dall’117). Nel caso di specie, il rapporto riferisce che, nell’occasione, il direttore di gara si è puntualmente presentato al campo del RIVOLI alle ore 15,30 ed è stato fatto accomodare all’interno degli spogliatoi. Dopo alcuni minuti di attesa, un dirigente della Società ospitante (non identificato) comunicava che “la Federazione aveva annullato l’incontro”. Dopo aver vanamente atteso fino alle ore 16,40 l’arrivo di una comunicazione ufficiale, l’arbitro rilevava l’omessa presentazione di entrambe le squadre e abbandonava l’impianto. Nella situazione descritta, quanto affermato dalla Società ricorrente è assolutamente privo di riscontro negli atti ufficiali di gara e pertanto il provvedimento del Giudice Sportivo merita piena conferma. Va altresì considerato che un accoglimento del presente ricorso con previsione di ripetizione della gara, costituirebbe un immeritato premio a favore dei responsabili della Società ospitante che, con il comportamento poco trasparente descritto nel reclamo, avrebbero alimentato l’equivoco impedendo alla squadra ospite di presentarsi negli spogliatoi e non essere assoggettata ai rigori della sanzione applicata. Queste ragioni inducono la Commissione Disciplinare a trasmettere gli atti alla Procura Federale affinché si ricostruisca la reale dinamica dei fatti e si accertino eventuali violazioni dei principi di lealtà correttezza e probità da parte dei dirigenti del RIVOLI nei rapporti con la società avversaria. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo della società ALPIGNANO dichiarando la Società tenuta al pagamento della tassa pari ad € 62.00 che non risulta versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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