COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo della Società SALUZZO e della Società TRE VALLI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al punto 3.1.11 del Comunicato Ufficiale n. 27 del 10.01.2008 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in ordine alla gara SALUZZO – TRE VALLI del 16.12.2007, Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo della Società SALUZZO e della Società TRE VALLI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al punto 3.1.11 del Comunicato Ufficiale n. 27 del 10.01.2008 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in ordine alla gara SALUZZO – TRE VALLI del 16.12.2007, Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B Le Società SALUZZO e TRE VALLI propongono ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo che ha assegnato gara persa ad entrambe le Società che non si sono presentate in campo per la disputa dell’incontro in oggetto. Pur comprendendo le nobili ragioni di tutela della diffusione dei valori sportivi tra i giovanissimi che sottintendono la presentazione di entrambi i reclami, questa Commissione non può esimersi dal rilevare che questi 19/02/2008 non possono essere esaminati nel merito in quanto le Società ricorrenti non hanno dato prova dell’invio della copia del reclamo alla Società avversaria, come previsto dall’art. 46 comma 5 del C.G.S. per i casi in cui il gravame abbia come obiettivo la modifica del risultato della gara medesima già omologata. Per questi motivi, Commissione Disciplinare, delibera : • di dichiarare inammissibili i ricorsi in oggetto; • di confermare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in prima istanza; • di disporre l’addebito alle società A.C. Saluzzo e U.S.D. Tre Valli della relativa tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.
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